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Tutela delle cose d'interesse artistico o storico

Testo in vigore al

Art. 48

1. Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorita' competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

2. Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli stessi obblighi e' soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.

4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 49

1. Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.

2. Allo scopritore e' corrisposto dal Ministro in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.

3. Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.

4. In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

5. Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della Commissione e' nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla Commissione stessa.

Art. 50

1. Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto o abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

Capo VI. Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico

Art. 51

1. E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell'art. 1 di proprieta' dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

2. Il Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni dell'originale lo consentano.

Art. 52

1. Il pubblico e' ammesso alla visita delle cose indicate nell'art. 1 di proprieta' dello Stato o di altro ente o istituto, legalmente riconosciuto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 53

1. Il Ministro per l'educazione nazionale puo' fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2 e 3, e di collezioni o serie notificate a' sensi dell'art. 5, di ammettere a visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalita' da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario.

Capo VII. Disciplina delle espropriazioni.

Art. 54

1. Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro per l'educazione nazionale per ragioni di pubblica utilita', quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

2. Il Ministro per l'educazione nazionale puo' autorizzare l'espropriazione a favore delle Provincie, dei Comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.

Art. 55

1. Possono essere espropriate per causa di pubblica utilita' aree ed edifici quando il Ministro per l'educazione nazionale ravvisi cio' necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

Art. 56

1. Il Ministro per l'educazione nazionale puo' procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1.

Capo VIII. Sanzioni.

Art. 58

1. I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'articolo 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale.

2. Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro puo' disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese e' resa esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'Intendenza di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 59

1. Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 750.000 a L. 37.500.000.

2. Il trasgressore e' tenuto inoltre ad, eseguire quei lavori che il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, riterra' di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa.

3. Quando la riduzione della cosa in pristino non sia posabile, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.

4. Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro l'altro dal trasgressore ed il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.

Art. 60

1. Chiunque, contro il divieto del soprintendente, proceda al collocamento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicita', e' punito con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000.

2. Indipendentemente dall'azione penale, il soprintendente puo' disporre la rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicita' chiedendo all'uopo, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.

3. Le spese sono a carico del trasgressore.

Art. 61

1. Le alienazioni, le Convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalita' da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto.

2. Resta sempre salva la facolta' del Ministro per l'educazione nazionale di esercitare il diritto di prelazione a norma degli articoli 31 e 32.

Art. 62

1. I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichita' e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000.

Art. 63

1. Chiunque ometta la denuncia prevista dall'articolo 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 32 e' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000.

2. La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art. 34.

Art. 64

1. Senza pregiudizio di quanto e' disposto con l'art. 66, se per effetto della violazione degli articoli 4, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si puo' piu' rintracciare o risulti esportata dal Regno, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.

2. Il Ministro per l'educazione nazionale, in caso di violazione dell'art. 4, puo' disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparteneva.

3. Ove la violazione sia imputabile a piu' persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

4. Nel caso in cui il trasgressore non accetti la, determinazione della somma, fatta dal Ministro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 59.

Art. 65

1. Se la cosa, temporaneamente esportata a' sensi degli articoli 40 e 41, non viene reimportata nel termino prescritto, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.

2. La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione dell'esportazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 66

1. Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche' i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena e' aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attivita' per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione e' revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.

5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.

6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 900.000.

Art. 67

1. Chiunque s'impossessa di cose di antichita' e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, e' punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale.

2. Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47 ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprieta' pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario, sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del Codice penale.

Art. 68

1. Senza pregiudizio di quanto e' disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 e' punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.

2. Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la, disposizione dell'art. 59.