Sez. 5, Sentenza n. 9900 del 11/04/2024 (Rv. 670831-01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Sentenza penale di assoluzione - Giudicato successivo alla pronuncia della sentenza impugnata - Efficacia nel giudizio civile - Limiti - Rilevanza ex art. 654 c.p.p. - Operatività del divieto previsto dall'art. 372 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - In genere.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
La sentenza penale di assoluzione (passata in giudicato, anche successivamente alla pronuncia della sentenza tributaria impugnata con ricorso per cassazione), anche se invocata dal contribuente, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., per dimostrare l'effettiva sussistenza (o meno) dei fatti contestati dall'Amministrazione finanziaria, non assume alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi nel caso concreto e - avendo un'astratta rilevanza soltanto in relazione all'affermazione (o meno) di meri fatti materiali e, cioè, a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di cassazione - la sua produzione nel grado di legittimità è inammissibile, non rientrando nella previsione dell'art. 372 c.p.c.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)