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Sez. 3, Sentenza n. 2491 del 01/03/1993 (Rv. 481166 - 01)

Risarcimento del danno - Danno patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) | Danno non patrimoniale da fatto illecito - Liquidazione - Momento determinante.
Stato
decisa il 1993-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481166-01

Risarcimento del danno - Danno patrimoniale e non patrimoniale (danni morali)

Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito incidente nella sfera psichica e morale della persona, si verifica nel momento stesso in cui l'evento dannoso si realizza o, nel caso di diffamazione, nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza; pertanto, è con riferimento a questo momento che, se non si tratta di illecito permanente, il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per i fatti o avvenimenti successivi, quale la morte del soggetto leso, che non incidono sulla misura del danno predetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)