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Sez. 3, Sentenza n. 3462 del 21/07/1989 (Rv. 463452 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA FINITA LOCAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI DIFFERIMENTO DELLA DATA FISSATA PER L'ESECUZIONE - RIGETTO - PROVVEDIMENTO RELATIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463452-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA FINITA LOCAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI DIFFERIMENTO DELLA DATA FISSATA PER L'ESECUZIONE - RIGETTO - PROVVEDIMENTO RELATIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il provvedimento con cui il pretore, rigetti l'istanza presentata, a norma dell'art. 14 del d.l. 9 gennaio 1982, n. 9 conv. In legge 25 marzo 1982 n. 94, per il differimento della data fissata per la esecuzione, si inserisce nell'ambito dell'esecuzione forzata per rilascio e, senza incidere sulle situazioni sostanziali collegate al rapporto locativo, è unicamente destinato a svolgere una funzione ordinatoria del processo esecutivo, sicché contro di esso non è esperibile il ricorso per Cassazione preveduto dall'art. 111 cost.. (V 6859/88, mass n 461112; (V 4971/88, mass n 459792).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 23/09/1982 num. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)