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Sez. 4, Sentenza n. 10197 del 30/09/2015 Cc. (dep. 11/03/2016) Rv. 266293 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Amministratore giudiziario - Liquidazione del compenso - Criteri equitativi - Tariffe professionali - Rilevanza quale criterio concorrente - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266293-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario nominato nell'ambito di un procedimento di prevenzione, è legittimo l'utilizzo di motivati criteri equitativi, quali il valore del patrimonio amministrato e le modalità di svolgimento dell'incarico, unitamente al riferimento alle tariffe professionali relative alla categoria di appartenenza del professionista.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 octies com. 4 CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)