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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6862 del 24/03/2014 (Rv. 630700 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Azioni risarcitorie proposte da medici specializzati per mancata attuazione di direttive comunitarie - Rinuncia alla domanda nei confronti di alcuno degli effettivi legittimati passivi - Rimessione in termini conseguente ad "overruling" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630700-01

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE

In tema di azione risarcitoria proposta da medici specializzati per il risarcimento del danno da inadempimento delle direttive CEE 75/362 e 82/76, qualora gli aventi diritto abbiano rinunciato alla domanda nei confronti di un potenziale effettivo titolare dell'obbligazione (quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri), non possono invocare per conseguire la rimessione in termini - adducendo l'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali in materia - i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di "prospective overruling", che non si applicano ad una scelta interpretativa di merito, necessariamente retroattiva, in ordine al contenuto di norme sostanziali, qual è quella collegata all'individuazione della titolarità del rapporto giuridico passivo dedotto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)