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Sez. 2, Sentenza n. 3738 del 18/06/1982 (Rv. 421696 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - OGGETTO DELLA TUTELA - SERVITÙ - TERMINE UTILE - RECINZIONE DEL FONDO - PASSAGGIO ESERCITATO ATTRAVERSO APPOSITA APERTURA IN UN PUNTO DIVERSO RISPETTO A QUELLO IN PRECEDENZA UTILIZZATO - DURATA ULTRANNALE DEL POSSESSO DEL PASSAGGIO - RIFERIMENTO AL PERIODO SUCCESSIVO ALL'EFFETTUAZIONE DELLA RECINZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421696-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - OGGETTO DELLA TUTELA - SERVITÙ - TERMINE UTILE - RECINZIONE DEL FONDO - PASSAGGIO ESERCITATO ATTRAVERSO APPOSITA APERTURA IN UN PUNTO DIVERSO RISPETTO A QUELLO IN PRECEDENZA UTILIZZATO - DURATA ULTRANNALE DEL POSSESSO DEL PASSAGGIO - RIFERIMENTO AL PERIODO SUCCESSIVO ALL'EFFETTUAZIONE DELLA RECINZIONE - ESCLUSIONE.*

Qualora il passaggio sul fondo altrui, a seguito di recinzione di questo, venga esercitato attraverso apposita apertura lasciata nella recinzione medesima, in un punto diverso rispetto a quello in precedenza utilizzato, il requisito della durata ultrannale del possesso del passaggio stesso, al fine dell'esperibilità della Azione di manutenzione (art. 1170 secondo comma cod. civ.), non può essere riscontrato con limitato riferimento al periodo successivo all'effettuazione di detta recinzione, trattandosi di fatto non idoneo ad interferire sulla continuità della situazione possessoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)