diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8094 del 21/04/2016 (Rv. 639468 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Divieto di cessione in sublocazione - Obbligo a carico dell'assegnatario con patto di futura vendita - Sussistenza - Durata del divieto - Domanda di riscatto - Presentazione da parte dell'assegnatario - Cessazione del divieto - Esclusione - Accettazione della domanda di riscatto - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2016-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639468-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

Il divieto di cessione in sublocazione a terzi dell'alloggio economico e popolare oggetto di assegnazione sussiste, a carico dell'assegnatario con patto di futura vendita (così come a carico dell'assegnatario semplice), fino a quando, con la stipula del contratto, non si perfezioni il trasferimento della proprietà dell'immobile e questo esca dal patrimonio dell'ente, né resta escluso dalla presentazione, da parte dell'assegnatario, della domanda di riscatto, ancorché questa sia da considerarsi accettata ai sensi della l. n. 457 del 1978, atteso che la disposizione transitoria dettata in ordine a siffatta accettazione dall'art. 52, comma 3, di tale ultima legge va intesa non nel senso della costituzione "ope legis" del vincolo contrattuale e del conseguente trapasso di proprietà, bensì in quello della definitività ed incontestabilità del diritto dell'assegnatario a conseguire la cessione mediante la stipula del contratto di compravendita.

Riferimenti normativi: DPR 09/04/1956 num. 1265 art. 27, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)