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Sez. 3, Sentenza n. 11406 del 17/10/1992 (Rv. 479014 - 01)

Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Riconoscimento - Tacito | Scrittura privata - Produzione in giudizio - Mancato disconoscimento - Conseguenze - Disconoscimento in separato e successivo giudizio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479014-01

Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Riconoscimento - Tacito

Nel caso di produzione in giudizio di una scrittura privata, il suo mancato disconoscimento ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ. ne determina il legale riconoscimento, senza che alla parte che non ha provveduto al suo rituale disconoscimento sia dato di procedervi attraverso l'instaurazione di un nuovo e successivo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)