Sez. 1, Sentenza n. 547 del 25/02/1974 (Rv. 368316 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - POTERI DELLA CASSAZIONE - STATUIZIONI DI MERITO - AMMISSIBILITA - MOTIVI DI RICORSO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - POTERI DELLA CASSAZIONE - STATUIZIONI DI MERITO - AMMISSIBILITA - MOTIVI DI RICORSO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
In materia di contenzioso elettorale la Corte di Cassazione ha il potere di statuire nel merito senza procedere a rinvio della controversia ad altro giudice. Conseguentemente, la censura di difetto di motivazione non e deducibile come motivo di ricorso per Cassazione contro le sentenze pronunciate in materia elettorale. (V 2223'72, mass n 359524).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)