Sez. 3, Sentenza n. 14281 del 04/02/2016 Ud. (dep. 08/04/2016) Rv. 266394 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Volume tecnico - Definizione - Necessità del permesso di costruire - Esclusione - Condizioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, non integra la contravvenzione di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione, in difetto di permesso di costruire, dei cd. "volumi tecnici", cioè di quei volumi strettamente necessari a contenere e consentire la sistemazione di impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione alla quale si connettono, alla duplice condizione negativa che tali impianti non possano trovare ubicazione, per evidenti ragioni di funzionalità, entro il corpo dell'edificio asservito e che non vi sia sproporzione, in termini di ingombro, tra tali volumi e le esigenze effettivamente sussistenti.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)