Sez. 1, Sentenza n. 17830 del 10/01/2017 Ud. (dep. 07/04/2017) Rv. 269561 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - IN GENERE | Delitto di ingiuria a un inferiore - Questione di legittimità costituzionale per intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art.594 cod. pen. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per sospetta violazione dell'art.3, comma primo, Cost., dell'art.196, comma secondo, c.p.m.p., in ragione della intervenuta depenalizzazione dell'art.594 cod.pen, in quanto il mantenimento della incriminazione prevista dal delitto di ingiuria ad un militare di grado inferiore, risponde ad esigenze di salvaguardia dell'ordine e della disciplina militare, riconosciute dall'art.52, comma terzo, Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 52 com. 3, Cod. Pen. Mil. Pace art. 196 com. 2, Cod. Pen. art. 594
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)