Sez. 1, Sentenza n. 2087 del 02/02/2005 (Rv. 582616 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Della parte vittoriosa nel giudizio davanti al giudice di pace - Esclusione - Prospettazione con ricorso incidentale di questioni assorbite nell'accoglimento di altre ragioni - Ammissibilità - Esclusione - Giudizio di legittimità - Mancato richiamo all'art. 346 cod.proc.civ. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Riproposizione in sede di rinvio, a seguito di accoglimento del ricorso, di ragioni non esaminate - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Poiché la legittimazione all'impugnazione è data dalla soccombenza, la parte vittoriosa nella controversia promossa innanzi al giudice di pace non può ricorrere per cassazione, neppure in via incidentale e subordinata al mancato rigetto del ricorso principale, contro l'omessa decisione di questioni non esaminate dal giudice di merito in quanto ritenute assorbite nell'accoglimento delle altre ragioni, senza che rilevi in contrario l'assenza, nella disciplina del giudizio di legittimità, del richiamo alla norma dell'art. 346 cod.proc.civ., in quanto dette ragioni non esaminate, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbero essere riproposte in sede di rinvio previa la loro semplice illustrazione in controricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)