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Sez. 6, Sentenza n. 1215 del 22/05/1969 Ud. (dep. 08/07/1969) Rv. 112241 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE- INTEGRAZIONE CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1969-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112241-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE- INTEGRAZIONE CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITA.*

L'Obbligo della motivazione, specie in caso di sentenza di appello confermativa di quella di primo grado, in cui le due motivazioni debbono intendersi integrate in modo da formare un tutto inscindibile, puo considerarsi adempiuto allorche il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame involgente la critica delle risultanze di un dato elemento di prova, dimostri - mediante la enunciazione delle peculiari e fondamentali ragioni che hanno determinato la sua decisione - di avere tenuto conto, nella formazione del suo convincimento, di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo. (V.109280, anno 1968 104500, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)