Sez. 3, Sentenza n. 8218 del 06/06/2002 (Rv. 554928 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Portata - Limiti - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli รจ libero di individuare l'esatta natura dell'azione proposta e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse incorsa nel vizio di ultrapetizione la sentenza di appello che, in applicazione della disciplina riferibile al rapporto controverso, aveva accertato la scadenza di un rapporto di affitto agrario per una data diversa - e successiva - rispetto a quella indicata dall'attore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)