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Sez. 1, Ordinanza n. 25510 del 20/10/2008 (Rv. 605413 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo - Termine semestrale - Osservanza - Ricorso alla corte d'appello - Necessità - Istanza di ammissione al gratuito patrocinio - Equipollenza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2008-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605413-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui, ai fini del rispetto del termine per la proposizione della domanda, non consente di ritenere equipollente al ricorso alla corte di appello la presentazione di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 79, 122 124 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, obbedendo tale previsione ad un'indiscutibile esigenza di certezza e speditezza della introduzione della lite nei confronti dello Stato-apparato, che viene soddisfatta solo con la formale e chiara "editio actionis", la quale consente - nel previsto termine - di far emergere, prima nei riguardi del Giudice e, quindi, nei confronti della Amministrazione, che per legge è indicata come legittimo contraddittore della pretesa, la richiesta indennitaria e le sue ragioni. Inoltre, il previsto termine semestrale ben consente alla parte di instare per l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato ed ottenere la sollecita pronunzia dell'organo competente senza alcun consistente sacrificio di tempi per la proposizione della futura domanda, mentre la proposizione dell' istanza ex art. 79 del d.P.R. n. 115 cit. è funzionale ad una futura, ma incerta, proposizione della controversia, che della "editio actionis" non ha alcun elemento.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 122, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)