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Sez. U, Ordinanza n. 5420 del 18/03/2016 (Rv. 638991 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza internazionale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Ambito applicativo - Giudizio pendente tra cittadini dell'Unione in paese extraUE - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638991-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 si applica solo alle diverse giurisdizioni degli stati dell'Unione Europea, non anche alla giurisdizione degli stati esterni all'Unione, per la quale, anche se la causa verte tra cittadini dell'Unione, si applica l'art. 7 della l. n. 218 del 1995, con eventuale sospensione del giudizio interno sino alla definizione del previo giudizio estero.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)