Sez. 2, Sentenza n. 12227 del 25/11/1995 (Rv. 494823 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Viottolo comune di accesso a vani di proprietà esclusiva dei singoli condomini - Istallazioni su di esso di un cancello da parte di un condomino a suo vantaggio ed utilità esclusiva - Divieto - Messa a disposizione delle chiavi del cancello - Irrilevanza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI
In tema di uso della cosa comune, non può ritenersi consentita l'installazione, da parte di un condomino, per suo esclusivo vantaggio ed utilità, di un cancello in un certo punto di un viottolo comune, destinato fin dalla costituzione del condominio al passaggio dei condomini, per l'accesso, tra l'altro, a vani di proprietà esclusiva dei medesimi (nei quali sono sistemate e custodite, nella specie, le utenze domestiche di ciascuno di essi), in quanto detta installazione costituisce - anche in caso di messa a disposizione degli altri condomini delle chiavi del cancello - una modificazione delle modalità di uso e di godimento della cosa comune, che interferisce sul "pari uso" della stessa spettante agli altri condomini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)