Sez. U, Sentenza n. 1013 del 13/04/1970 (Rv. 346529 - 01)
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - POTERI - FUNZIONI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE - ESTREMI.*
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - POTERI - FUNZIONI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE - ESTREMI.*
Per principio generale, l'ambito delle pronunzie giurisdizionali del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici e circoscritto alle controversie sull'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, nonche a tutte le questioni cui da luogo lo svolgimento delle operazioni affidategli, sempre ch'esse involgano controversia su un diritto. Per contro, tutte le altre attribuzioni, come quelle che hanno ad oggetto la Determinazione della quota e il distacco della medesima, e quelle di mera esecuzione delle pronunzie giurisdizionali, rientrano nell'ambito delle pronunzie amministrative. (nella specie, la SC ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un atto - pur emesso dal Commissario regionale in Forma di sentenza - di omologazione ed approvazione dell'attivita materiale di opposizione di termini da parte di un tecnico - nominato all'uopo - secondo i confini indicati da una precedente pronunzia del Commissario. (V 108-70, massima n 344819 2352-68, massima n 334684 2425-66, massima n 324692 2346-61).*
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 30, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)