Sez. U, Sentenza n. 2392 del 18/05/1978 (Rv. 391795 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - TRASFERIMENTO E GIRATA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - TRASFERIMENTO E GIRATA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE.*
La girata della polizza di carico (risultante, nella specie, sottoscritta da un agente del caricatore) non puo costituire valido equipollente della sottoscrizione del contratto, in quanto la firma per girata, valendo a trasferire ad un altro soggetto i diritti nascenti dal contratto secondo la legge propria della circolazione del titolo, ha una funzione del tutto diversa e autonoma rispetto alla firma del contratto, la quale vale a riferire al sottoscrivente il contenuto del negozio e i diritti da esso nascenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 460, Cod. Navig. art. 463, Cod. Navig. art. 464
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)