Sez. 1, Sentenza n. 1679 del 29/05/1972 (Rv. 358552 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA ED INCOMPATIBILITA - CAUSA DI INELEGGIBILITA PREVISTA DALL'ART 18 N 3 DELLA LEGGE REGIONALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE N 5 DEL 1956 - DIPENDENTI DI ENTI SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE - VIGILANZA - NOZIONE - PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEL COMUNE IN UNA SOCIETA COMMERCIALE - VIGILANZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA ED INCOMPATIBILITA - CAUSA DI INELEGGIBILITA PREVISTA DALL'ART 18 N 3 DELLA LEGGE REGIONALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE N 5 DEL 1956 - DIPENDENTI DI ENTI SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE - VIGILANZA - NOZIONE - PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEL COMUNE IN UNA SOCIETA COMMERCIALE - VIGILANZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Ai fini della causa di ineleggibilita prevista dall'art 18 n 3 della legge 6 aprile 1956 n 5 della regione Trentino alto Adige, nel testo modificato dall'art 7 della successiva legge 14 agosto 1967, n 15 (secondo cui sono eleggibili a consiglieri comunali coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati in modo continuativo o sottoposti a vigilanza del comune stesso, nonche gli amministratori di tali enti, istituti o aziende) per vigilanza deve intendersi ogni Forma di controllo, cioe ogni ingerenza amministrativa nell'attivita spiegata dall'ente controllato, quale che ne sia la fonte. La finalita di tale esposizione consiste nell'intento di evitare una posizione di conflitto, anche solo potenziale, tra l'interesse pubblico, che deve essere tutelato dagli amministratori, e quello privato degli amministratori stessi. Il legislatore si e riferito alla esistenza in concreto di detto conflitto o della sua possibilita, onde anche i rapporti di fatto, purche inquadrabili in una delle fattispecie contemplate dalla normativa speciale in materia, sono sufficienti a determinare l'incompatibilita con l'ufficio di pubblico amministratore, quando il rapporto si svolga concretamente. Pertanto, deve ritenersi che la partecipazione azionaria di un comune in una societa commerciale e rilevante quando essa, per la sua entita, conferisca al comune stesso un effettivo potere di controllo sulla societa. (nella specie, e stata ritenuta sussistente la ineleggibilita alla carica di consiglieri del comune di riva del Garda degli amministratori della societa alberghi atesini, disponendo il predetto comune del novantotto per cento del pacchetto azionario della societa). (V 3856'58).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Trentino Alto Adige 14/08/1967 num. 15 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Trentino Alto Adige 06/04/1956 num. 5 art. 18 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)