Sez. 1, Sentenza n. 4592 del 26/10/1977 (Rv. 388200 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE - NOTA DI COPERTURA - FUNZIONE E VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE - NOTA DI COPERTURA - FUNZIONE E VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di Assicurazione, la cosiddetta nota di copertura puo costituire un documento probatorio del contratto gia concluso, rivolto a garantirne l'efficacia in attesa del rilascio della polizza, ovvero puo evidenziare l'intervento di un accordo provvisorio, diretto a coprire il rischio nelle more dello iter formativo del contratto, ferma restando la liberta delle parti di addivenire o meno alla conclusione dell'affare definitivo. In entrambi i casi, pertanto, la configurabilita della 'nota di coperturà postula il perfezionarsi dell'accordo delle parti sulla Costituzione di un rapporto assicurativo, definitivo o provvisorio, e va conseguentemente esclusa con riguardo a documenti privi dell'indicato valore negoziale (nella specie, una dichiarazione di scienza, resa dall'agente di Assicurazione sull'avvenuta sottoscrizione di una proposta contrattuale e sul versamento del premio da parte del proponente).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1887, Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)