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Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 118 Verifica delle informazioni riguardanti entità di altri Stati membri

Qualora, nell'applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in casi specifici, le informazioni riguardanti un ente, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società strumentale, una società di partecipazione mista, una filiazione di cui all'articolo 125 o una filiazione di cui all'articolo 119, paragrafo 3, situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda alla verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta, ovvero ad un revisore o ad un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

Sezione II. Società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista

Art. 119 Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza su base consolidata

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata.

2. Se una filiazione che è un ente non è inclusa nella vigilanza su base consolidata in applicazione di uno dei casi previsti all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dello Stato membro in cui è situata la filiazione possono chiedere all'impresa madre le informazioni che possono facilitare l'esercizio della vigilanza su tale filiazione.

3. Gli Stati membri consentono alle autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata di chiedere alle filiazioni di un ente, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista non comprese nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'articolo 122. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni stabilite in tale articolo.

Art. 120 Vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria mista

1. Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, previa consultazione delle altre autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto la direttiva 2002/87/CE.

2. Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2009/138/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, in accordo con l'autorità di vigilanza del gruppo nel settore delle assicurazioni, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni della presente direttiva relative al settore finanziario più importante, di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.

3. L'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE e l'AEAP delle decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2.

4.

L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, tramite il comitato congiunto di cui all'articolo 54 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) 1095/2010, elaborano orientamenti intesi a far convergere le prassi di vigilanza e, entro tre anni dall'adozione di tali orientamenti, elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione allo stesso scopo.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Art. 121 Qualifica degli amministratori

Gli Stati membri esigono che i membri dell'organo di gestione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza di cui all'articolo 91, paragrafo 1, necessarie per l'esercizio di tali funzioni, tenendo conto del ruolo specifico delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista.

Art. 122 Richieste di informazioni e di ispezioni

1. In attesa dell'ulteriore coordinamento dei metodi di consolidamento, gli Stati membri stabiliscono che, se l'impresa madre di uno o più enti è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza su detti enti richiedono alla società di partecipazione mista e alle sue filiazioni, direttamente oppure per il tramite delle filiazioni che sono enti, di fornire tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza su tali filiazioni.

2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, ad ispezioni in loco per la verifica delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione mista e dalle loro filiazioni. Se la società di partecipazione mista o una delle sue filiazioni è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura stabilita all'articolo 125. Se la società di partecipazione mista o una delle sue filiazioni è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la filiazione che è un ente, il controllo in loco delle informazioni è effettuata conformemente alla procedura di cui all'articolo 118.

Art. 123 Vigilanza

1. Fatta salva la parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri dispongono che, qualora l'impresa madre di uno o più enti sia una società di partecipazione mista, le autorità competenti preposte alla vigilanza su detti enti esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra l'ente e la società di partecipazione mista e le sue filiazioni.

2. Le autorità competenti dispongono che gli enti mettano in atto adeguati processi di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, la sorveglianza e il controllo delle operazioni con la società di partecipazione mista madre e con le sue filiazioni. Le autorità competenti dispongono che l'ente notifichi tutte le operazioni rilevanti con tali entità diverse dall'operazione di cui all'articolo 394 del regolamento (UE) n. 575/2013. Tali procedure e operazioni rilevanti sono sottoposte alla verifica delle autorità competenti.

Art. 124 Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri garantiscono che nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese comprese nella sfera di vigilanza su base consolidata, o alle società di partecipazione mista e alle loro filiazioni, o alle filiazioni di cui all'articolo 119, paragrafo 3, lo scambio delle informazioni utili all'esercizio della vigilanza conformemente all'articolo 110 e al capo 3.

2.

Quando l'impresa madre e l'ente o gli enti sue filiazioni sono situati in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si scambiano tutte le informazioni atte a consentire od agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata.

Quando le autorità competenti dello Stato membro ove è situata l'impresa madre non esercitano esse stesse la vigilanza su base consolidata in forza dell'articolo 111, esse possono essere invitate dalle autorità competenti incaricate di esercitare tale vigilanza a chiedere all'impresa madre le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata e a trasmetterle a tali autorità.

3.

Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, di società di partecipazione finanziaria mista, di enti finanziari o di società strumentali, la raccolta o il possesso di informazioni non implica che le autorità competenti siano tenute a esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.

Gli Stati membri autorizzano altresì lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 122 tra le autorità competenti, restando inteso che la raccolta o il possesso di informazioni non implica che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione mista e le relative filiazioni che non sono enti creditizi, o sulle filiazioni di cui all'articolo 119, paragrafo 3.

Art. 125 Cooperazione

1. Qualora un ente, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione mista controlli una o più filiazioni che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette ad autorizzazione, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si scambiano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.

2. Le informazioni ricevute nell'ambito della vigilanza su base consolidata ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti previsti dalla presente direttiva sono soggetti a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1, della presente direttiva per gli enti creditizi o a norma della direttiva 2004/39/CE per le imprese di investimento.

3. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all'ABE e alla Commissione.

Art. 126 Sanzioni

Ai sensi del capo 1, sezione IV, del presente titolo, gli Stati membri prevedono che sanzioni amministrative o altre misure amministrative intese a far cessare le violazioni constatate o le loro cause possano essere applicate a società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o società di partecipazione mista, o ai loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di recepimento del presente capo.

Art. 127 Valutazione dell'equivalenza della vigilanza su base consolidata dei paesi terzi

1.

Qualora un ente, la cui impresa madre sia un ente o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista con sede centrale in un paese terzo, non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 111, le autorità competenti valutano se l'ente sia soggetto a vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità di vigilanza di un paese terzo equivalente a quella disciplinata dai principi fissati dalla presente direttiva e dai requisiti della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

La valutazione è effettuata dall'autorità competente cui, a norma del paragrafo 3, spetterebbe l'esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi entità regolamentata autorizzata nell'Unione o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.

2.

La Commissione può chiedere al comitato bancario europeo di fornire indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza su base consolidata delle autorità di vigilanza dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza su base consolidata stabiliti nel presente capo riguardo agli enti la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo. Il comitato bancario europeo riesamina regolarmente tali indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica ai regimi di vigilanza su base consolidata apportata dalle autorità competenti in questione. L'ABE assiste la Commissione e il comitato bancario europeo nell'esecuzione di detti compiti, tra l'altro valutando anche l'opportunità di aggiornare dette indicazioni.

L'autorità competente che effettua la valutazione di cui al paragrafo 1, primo comma, tiene conto di tali indicazioni. A tale scopo, l'autorità competente consulta l'ABE prima di adottare una decisione.

3.

In mancanza di tale vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano mutatis mutandis all'ente la presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 o autorizzano le loro autorità competenti a far ricorso ad altre tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata sugli enti.

Tali tecniche di vigilanza sono concordate dall'autorità competente cui spetterebbe la vigilanza su base consolidata previa consultazione delle altre autorità competenti interessate.

In particolare, le autorità competenti possono disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede centrale nell'Unione e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o alla posizione consolidata degli enti di tale società di partecipazione finanziaria mista.

Le tecniche di vigilanza sono concepite in modo tale da conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata stabiliti nel presente capo e sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all'ABE e alla Commissione.

Capo 4. Riserve di capitale

Sezione I. Riserve

Art. 128 Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

  1. 1) "riserva di conservazione del capitale", i fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 129;

  2. 2) "riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente" i fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 130;

  3. 3) "riserva per i G-SII", i fondi propri che sono tenuti a detenere conformemente all'articolo 131, paragrafo 4;

  4. 4) "riserva per gli O-SII", i fondi propri che possono essere tenuti a detenere conformemente all'articolo 131, paragrafo 5;

  5. 5) "riserva di capitale a fronte del rischio sistemico", i fondi propri che l'ente è o può essere tenuto a detenere conformemente all'articolo 133;

  6. 6) "requisito combinato di riserva di capitale", l'importo totale del capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare il requisito relativo alla riserva di conservazione del capitale aumentato delle seguenti riserve, ove applicabili:

    1. a) della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente;

    2. b) della riserva per i G-SII;

    3. c) della riserva per gli O-SII;

    4. d) della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

  7. 7) "coefficiente anticiclico", il coefficiente che gli enti devono applicare per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente e che è fissato conformemente all'articolo 136, all'articolo 137 o da un'autorità pertinente di un paese terzo, a seconda del caso;

  8. 8) "ente autorizzato a livello nazionale", un ente che sia stato autorizzato nello Stato membro per il quale una particolare autorità designata ha il compito di fissare il coefficiente anticiclico;

  9. 9) "indicatore di riferimento per la riserva", l'indicatore di riferimento della riserva calcolato conformemente all'articolo 135, paragrafo 1.

Il presente capo non si applica alle imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare i servizi di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE.

Art. 129 Obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale

1. Gli Stati membri impongono agli enti di detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1, detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, una riserva di conservazione del capitale costituita da capitale primario di classe 1 pari al 2,5 % dell'importo complessivo della loro esposizione al rischio calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, di tale regolamento.

2.

In deroga al paragrafo 1 uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.

La decisione sull'applicazione di tale esenzione è pienamente motivata, illustra perché l'esenzione non costituisce una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro e contiene la definizione precisa di piccole e medie imprese di investimento cui si applica l'esenzione.

Gli Stati membri che decidono di applicare tale esenzione lo notificano alla Commissione, al CERS, all'ABE e alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri designano l'autorità incaricata dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

4. Ai fini del paragrafo 2 le imprese di investimento sono classificate come piccole o medie conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese31.

5. Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per soddisfare i requisiti imposti a norma dell'articolo 104.

6. Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.

Art. 130 Obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

1. Gli Stati membri impongono agli enti di detenere una loro specifica riserva di capitale anticiclica equivalente all'importo complessivo della loro esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, moltiplicato per la media ponderata dei coefficienti anticiclici, calcolati conformemente all'articolo 140 della presente direttiva su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, di tale regolamento.

2.

In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.

La decisione sull'applicazione di tale esenzione è pienamente motivata, illustra perché l'esenzione non costituisce una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro e contiene la definizione precisa di piccole e medie imprese di investimento cui si applica l'esenzione.

Gli Stati membri che decidono di applicare tale esenzione lo notificano alla Commissione, al CERS, all'ABE e alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri designano l'autorità incaricata dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

4. Ai fini del paragrafo 2, le imprese di investimento sono classificate in piccole e medie conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.

5. Gli enti rispettano l'obbligo di cui al paragrafo 1 con capitale primario di classe 1 che va ad aggiungersi all'altro capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale imposto dall'articolo 129 della presente direttiva e ogni altro requisito di cui all'articolo 104 della presente direttiva.

6. Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.

Art. 131 Enti a rilevanza sistemica a livello globale e altri enti a rilevanza sistemica

1. Gli Stati membri designano l'autorità incaricata di individuare, su base consolidata, gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e, su base individuale, subconsolidata o consolidata, a seconda dei casi, altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), che sono stati autorizzati nei rispettivi paesi. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata. Gli Stati membri possono designare più di una sola autorità. I G-SII sono enti imprese madri nell'UE, società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE o enti. I G-SII non sono filiazioni di enti imprese madri nell'UE, di società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o di società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE. Gli O-SII possono essere enti imprese madri dell'UE, società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE o enti.

2.

Il metodo di individuazione dei G-SII si basa sulle categorie seguenti:

  1. a) dimensioni del gruppo;

  2. b) interconnessione del gruppo con il sistema finanziario;

  3. c) sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo;

  4. d) complessità del gruppo;

  5. e) attività transfrontaliere del gruppo, comprese le attività transfrontaliere tra Stati membri e tra uno Stato membro e un paese terzo.

Tutte le categorie hanno lo stesso peso e si basano su indicatori quantificabili.

La metodologia produce un punteggio complessivo per ciascuna entità di cui al paragrafo 1 valutata, consentendo di identificare e assegnare i G-SII a una sottocategoria come descritto al paragrafo 9.

3.

Gli O-SII sono individuati conformemente al paragrafo 1. La rilevanza sistemica è valutata in base ad almeno uno dei criteri seguenti:

  1. a) dimensioni;

  2. b) rilevanza per l'economia dell'Unione o dello Stato membro pertinente;

  3. c) significatività delle attività transfrontaliere;

  4. d) interconnessione dell'ente o del gruppo con il sistema finanziario.

Entro il 1o gennaio 2015 l'ABE, previa consultazione del CERS, pubblica orientamenti sui criteri per stabilire le condizioni di applicazione del presente paragrafo in relazione alla valutazione degli O-SII. Tali orientamenti tengono conto delle discipline internazionali per gli enti a rilevanza sistemica a livello nazionale e delle specificità dell'Unione e nazionali.

4. Ciascun G-SII mantiene, su base consolidata, una riserva per i G-SII che corrisponde alla sottocategoria cui è assegnato il G-SII. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1 e si aggiunge a quest'ultimo.

5. L'autorità competente o l'autorità designata può richiedere a ciascuna O-SII, su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi, di mantenere una riserva per gli O-SII fino al 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dei criteri per l'individuazione dell'O-SII. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1 e si aggiunge a quest'ultimo.

6. Nel richiedere che sia detenuta una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:

  1. a) la riserva per gli O-SII non deve comportare effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti dello stesso o dell'Unione nel suo insieme, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;

  2. b) la riserva per gli O-SII deve essere riesaminata almeno una volta l'anno dall'autorità competente o dall'autorità designata.

7. Prima della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità designata comunica la decisione alla Commissione, al CERS, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati, un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 5. Tale notifica precisa in modo dettagliato:

  1. a) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva per gli O-SII sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;

  2. b) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva per gli O-SII sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;

  3. c) il coefficiente della riserva per gli O-SII che lo Stato membro desidera fissare.

8. Fatti salvi l'articolo 133 e il paragrafo 5 del presente articolo, qualora un O-SII sia una filiazione di un G-SII o di un O-SII che è un ente impresa madre nell'UE soggetto a una riserva per un O-SII su base consolidata, la riserva che si applica a livello individuale o subconsolidato per l'O-SII non supera l'importo più elevato tra:

  1. a) l'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

  2. b) il coefficiente della riserva per i G-SII o gli O-SII applicabile al gruppo a livello consolidato.

9. I G-SII sono suddivisi in almeno cinque sottocategorie. Il limite più basso e i limiti tra le diverse sottocategorie sono determinati mediante i punteggi ricavati dalla metodologia di individuazione. I punteggi soglia tra sottocategorie adiacenti sono definiti in maniera chiara e rispondono al principio secondo il quale vi è un aumento lineare costante della rilevanza sistemica tra ciascuna sottocategoria, da cui deriva un aumento lineare dell'obbligo di capitale primario di classe 1 aggiuntivo, con l'eccezione della sottocategoria più elevata. Ai fini del presente paragrafo, per rilevanza sistemica si intende l'impatto previsto esercitato da una situazione di difficoltà del G-SII sul mercato finanziario globale. Alla sottocategoria più bassa è assegnata una riserva per i G-SII pari all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la riserva assegnata a ciascuna sottocategoria aumenta secondo intervalli dello 0,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 fino alla quarta sottocategoria compresa. La sottocategoria più elevata della riserva per i G-SII è soggetta a una riserva pari al 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

10. Fatti salvi i paragrafi 1 e 9, l'autorità competente o l'autorità designata può, nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza:

  1. a) riassegnare un G-SII da una sottocategoria più bassa a una più elevata;

  2. b) assegnare un'entità di cui al paragrafo 1 con un punteggio complessivo inferiore al punteggio limite della sottocategoria più bassa a tale sottocategoria o a una sottocategoria più elevata, in tal modo designandola come G-SII.

11. Se l'autorità competente o l'autorità designata adotta una decisione conformemente al paragrafo 10, lettera b), essa lo notifica all'ABE, fornendone le motivazioni.

12.

L'autorità competente o l'autorità designata comunicano alla Commissione, al CERS e all'ABE le denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato, e pubblicano le loro denominazioni. Le autorità competenti o designate pubblicano la sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato.

L'autorità competente o l'autorità designata riesamina una volta l'anno l'individuazione dei G-SII e degli O-SII e l'assegnazione dei G-SII alle rispettive sottocategorie e comunica i risultati all'ente a rilevanza sistemica interessato, alla Commissione, al CERS e all'ABE e pubblica l'elenco aggiornato degli enti a rilevanza sistemica individuati e la sottocategoria cui ciascun G-SII individuato è assegnato.

13. Gli enti a rilevanza sistemica non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare gli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 5 per soddisfare i requisiti imposti a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché degli articoli 129 e 130 della presente direttiva e ogni altro requisito imposto a norma degli articoli 102 e 104 della presente direttiva.

14.

Qualora un gruppo sia soggetto, su base consolidata, alle seguenti riserve, si applica in ogni caso la riserva più elevata:

  1. a) una riserva per i G-SII e una riserva per gli O-SII;

  2. b) una riserva per i G-SII, una riserva per gli O-SII e una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 133.

Qualora un ente sia soggetto, su base individuale o subconsolidata, a una riserva per gli O-SII e a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 133, si applica la più elevata tra le due.

15. In deroga al paragrafo 14, ove la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi con riferimento a tutte le esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva per far fronte al rischio macroprudenziale di tale Stato membro, ma non si applichi con riferimento alle esposizioni al di fuori dello Stato membro, tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si cumula con la riserva per gli O-SII o i G-SII applicata conformemente al presente articolo.

16. Ove si applichi il paragrafo 14 e un ente faccia parte di un gruppo o di un sottogruppo cui appartengono un G-SII o un O-SII, ciò non comporta mai che tale ente sia soggetto, su base individuale, a un requisito combinato di riserva inferiore alla somma della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica e della più elevata tra la riserva per gli O-SII e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a esso su base individuale.

17. Ove si applichi il paragrafo 15 e un ente faccia parte di un gruppo o di un sottogruppo cui appartengono un G-SII o un O-SII, ciò non comporta mai che tale ente sia soggetto, su base individuale, a un requisito combinato di riserva inferiore alla somma della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica e della somma della riserva per gli O-SII e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a esso su base individuale.

18.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare, ai fini del presente articolo, la metodologia secondo la quale l'autorità competente o l'autorità designata individua un ente impresa madre o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE in quanto G-SII, nonché per precisare la metodologia per la definizione delle sottocategorie e l'assegnazione dei G-SII alle sottocategorie sulla base della loro rilevanza sistemica, tenendo conto di tutte le norme convenute a livello internazionale.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Art. 132 Segnalazioni

1. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, elaborata sulla base degli sviluppi internazionali e del parere dell'ABE in merito alla possibilità di estendere il quadro relativo ai G-SII ad altri tipi di enti a rilevanza sistemica all'interno dell'Unione, corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa.

2. Entro il 31 dicembre 2016, previa consultazione del CERS e dell'ABE, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta se occorra modificare le disposizioni relative ai G-SII di cui all'articolo 131, corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa. Ogni proposta siffatta tiene debitamente conto degli sviluppi normativi internazionali ed esamina, se del caso, il processo di assegnazione di riserve per gli O-SII specifiche per ente all'interno di un gruppo, prendendo in considerazione ogni eventuale impatto indebito sull'attuazione della separazione strutturale all'interno degli Stati membri.

Art. 133 Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

1. Ogni Stato membro può fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1 per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore, al fine di prevenire ed attenuare il rischio sistemico o macroprudenziale non ciclico di lungo periodo non previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013, nel senso di un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro.

2. Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro designa l'autorità incaricata di fissare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e di definire a quali insiemi di enti si applichi. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono essere obbligati a detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituita da capitale primario di classe 1 pari almeno all'1 % delle esposizioni alle quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente al paragrafo 8 del presente articolo, su base individuale, consolidata o subconsolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, dello stesso regolamento. L'autorità competente o designata pertinente può esigere che gli enti detengano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a livello individuale e a livello consolidato.

4. Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare l'obbligo di cui al paragrafo 3 per soddisfare i requisiti imposti a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché degli articoli 129 e 130 della presente direttiva e ogni altro requisito imposto a norma degli articoli 102 e 104 della presente direttiva. Qualora un gruppo che sia stato individuato come ente a rilevanza sistemica che è soggetto a una riserva per i G-SII o gli O-SII su base consolidata conformemente all'articolo 131 sia soggetto altresì a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico su base consolidata conformemente al presente articolo, si applica la riserva più elevata. Qualora un ente sia soggetto su base individuale o subconsolidata a una riserva per gli O-SII conformemente all'articolo 131 e a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente al presente articolo, si applica la più elevata tra le due.

5. In deroga al paragrafo 4, ove la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi con riferimento a tutte le esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva per far fronte al rischio macroprudenziale di tale Stato membro, ma non si applichi con riferimento alle esposizioni al di fuori dello Stato membro, detta riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si cumula con la riserva per gli O-SII o i G-SII applicata conformemente all'articolo 131.

6. Ove si applichi il paragrafo 4 e un ente faccia parte di un gruppo o di un sottogruppo cui appartengono un G-SII o un O-SII, ciò non comporta mai che tale ente sia soggetto, su base individuale, a un requisito combinato di riserva inferiore alla somma della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica e della più elevata tra la riserva per gli O-SII e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a esso su base individuale.

7. Ove si applichi il paragrafo 5 e un ente faccia parte di un gruppo o di un sottogruppo cui appartengono un G-SII o un O-SII, ciò non comporta mai che tale ente sia soggetto, su base individuale, a un requisito combinato di riserva inferiore alla somma della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica e della somma della riserva per gli O-SII e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a esso su base individuale.

8. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può applicarsi con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva e può altresì applicarsi con riferimento alle esposizioni in paesi terzi. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può altresì applicarsi con riferimento alle esposizioni situate in altri Stati membri, fatti salvi i paragrafi 15 e 18.

9. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica a tutti gli enti o a uno o più sottoinsiemi di detti enti rientranti, a norma della presente direttiva, nelle competenze delle autorità dello Stato membro interessato ed è fissato secondo intervalli di adeguamento singoli o multipli di 0,5 punti percentuali. Per i diversi insiemi di enti del settore possono essere introdotti obblighi differenti.

10. Nel richiedere che sia detenuta una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:

  1. a) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non deve comportare effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;

  2. b) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico deve essere riesaminata almeno ogni due anni dall'autorità competente o dall'autorità designata.

11. Prima della fissazione o della modifica di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fino al 3 %, l'autorità competente o l'autorità designata comunica la decisione alla Commissione, al CERS, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 16. Se la riserva di capitale si applica con riferimento alle esposizioni situate in paesi terzi, l'autorità competente o l'autorità designata informa anche le autorità competenti di vigilanza di tali paesi terzi. Tale notifica precisa in modo dettagliato:

  1. a) il rischio sistemico o macroprudenziale nello Stato membro;

  2. b) le ragioni per cui l'entità dei rischi sistemici o macroprudenziali costituisce una minaccia per la stabilità del sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

  3. c) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;

  4. d) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;

  5. e) le ragioni per cui nessuna delle misure presenti nella presente direttiva o nel regolamento (UE) n. 575/2013, ad esclusione degli articoli 458 e 459 di tale regolamento, singolarmente o in combinazione con le altre, risulta sufficiente a fronteggiare il rischio macroprudenziale o il rischio sistemico individuati considerando la relativa efficacia di tali misure;

  6. f) il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che lo Stato membro desidera imporre.

12. Prima della fissazione o della modifica di un coefficiente di una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 3 %, l'autorità competente o l'autorità designata informa la Commissione, il CERS, l'ABE e le autorità competenti e designate degli Stati membri interessati. Se la riserva di capitale si applica con riferimento alle esposizioni situate in paesi terzi, l'autorità competente o l'autorità designata informa anche le autorità competenti di vigilanza di tali paesi terzi. Tale notifica precisa in modo dettagliato:

  1. a) il rischio sistemico o macroprudenziale nello Stato membro;

  2. b) le ragioni per cui l'entità dei rischi sistemici o macroprudenziali costituisce una minaccia per la stabilità del sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

  3. c) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;

  4. d) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;

  5. e) le ragioni per cui nessuna delle misure presenti nella presente direttiva o nel regolamento (UE) n. 575/2013, ad esclusione degli articoli 458 e 459 di tale regolamento, singolarmente o in combinazione con le altre, risulta sufficiente a fronteggiare il rischio macroprudenziale o il rischio sistemico individuati considerando la relativa efficacia di tali misure;

  6. f) il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che lo Stato membro desidera imporre.

13. L'autorità competente o l'autorità designata possono, dal 1o gennaio 2015, fissare o modificare un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che si applica con riferimento alle esposizioni situate in tale Stato membro e può altresì applicarsi con riferimento alle esposizioni nei paesi terzi fino al 5 % e seguire le procedure stabilite al paragrafo 11. Quando è fissato o modificato un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 5 %, sono rispettate le procedure stabilite al paragrafo 12.

14.

Nei casi in cui il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico deve essere compreso tra il 3 % e il 5 % conformemente al paragrafo 13, l'autorità competente o l'autorità designata dello Stato membro che fissa tale riserva lo notifica sempre alla Commissione e attende il parere della stessa prima di adottare la misura in questione.

In caso di parere negativo della Commissione, l'autorità competente o l'autorità designata dello Stato membro che fissa tale riserva si conforma a tale parere o fornisce le ragioni per le quali non lo fa.

Se un sottoinsieme del settore finanziario costituisce una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata lo notifica alle autorità di tale Stato membro, alla Commissione e al CERS. Entro un mese dalla notifica la Commissione e il CERS emettono una raccomandazione sulle misure adottate in conformità del presente paragrafo. Se le autorità sono in disaccordo e in caso di raccomandazione negativa della Commissione e del CERS, l'autorità competente o l'autorità designata possono deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare la riserva con riferimento a tali esposizioni è sospesa fino alla decisione dell'ABE.

15.

Entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 12, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito alla riserva conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Entro due mesi dalla notifica, la Commissione adotta, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, un atto di esecuzione che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata a adottare la misura proposta.

16.

Ogni autorità competente o autorità designata comunica la fissazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico tramite pubblicazione in un appropriato sito web. La comunicazione include almeno le seguenti informazioni:

  1. a) il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

  2. b) gli enti ai quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

  3. c) le ragioni della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

  4. d) la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata o modificata; e

  5. e) i nomi dei paesi nei casi in cui le esposizioni situate in tali paesi sono riconosciute nella riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Ove la pubblicazione di cui alla lettera c) potesse pregiudicare la stabilità del sistema finanziario, le informazioni a norma della lettera c) non sono inserite nella comunicazione.

17.

Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.

Se l'applicazione di tali limiti alle distribuzioni determina un miglioramento non soddisfacente del capitale primario di classe 1 dell'ente alla luce del relativo rischio sistemico, le autorità competenti possono adottare misure aggiuntive conformemente all'articolo 64.

18. A seguito della notifica di cui al paragrafo 11 gli Stati membri possono applicare la riserva con riferimento a tutte le esposizioni. Qualora l'autorità competente o l'autorità designata decida di fissare la riserva fino al 3 % in base alle esposizioni in altri Stati membri, la riserva è imposta in identica misura con riferimento a tutte le esposizioni situate all'interno dell'Unione.

Art. 134 Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

1. Altri Stati membri possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente.

2. Se gli Stati membri riconoscono il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per gli enti autorizzati a livello nazionale, essi informano la Commissione, il CERS, l'ABE e lo Stato membro che fissa tale coefficiente.

3. Nel decidere se riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, lo Stato membro tiene conto delle informazioni presentate dallo Stato membro che fissa tale coefficiente conformemente all'articolo 133, paragrafi 11, 12 o 13.

4. Uno Stato membro che fissa un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 133 può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato o gli Stati membri che possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Sezione II. Fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica

Art. 135 Orientamento del CERS sulla fissazione dei coefficienti anticiclici

1. Il CERS può formulare, mediante raccomandazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, orientamento per le autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, sulla fissazione dei coefficienti anticiclici, tra l'altro sugli aspetti seguenti:

  1. a) principi destinati a guidare le autorità designate nel giudicare il coefficiente anticiclico appropriato, a garantire che le autorità adottino un approccio sano ai cicli macroeconomici pertinenti e a promuovere un processo decisionale efficace e coerente nei diversi Stati membri;

  2. b) orientamento generale:

    1. i) sulla misura e il calcolo della deviazione dalla tendenza di lungo periodo del rapporto tra credito e prodotto interno lordo (PIL);

    2. ii) sul calcolo degli indicatori di riferimento di cui all'articolo 136, paragrafo 2;

  3. c) orientamento sulle variabili che indicano un'accumulazione di rischi sistemici associati a periodi di eccessiva crescita del credito nel sistema finanziario, segnatamente il relativo rapporto credito/PIL e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo, e su altri fattori rilevanti, tra cui il trattamento degli sviluppi economici nei singoli comparti dell'economia, che dovrebbero guidare le decisioni delle autorità designate sul coefficiente anticiclico appropriato a norma dell'articolo 136;

  4. d) orientamento sulle variabili, tra cui criteri qualitativi, che indicano che la riserva di capitale dovrebbe essere detenuta, ridotta o completamente soppressa.

2. Qualora formuli una raccomandazione ai sensi del paragrafo 1, il CERS tiene debitamente conto delle differenze tra gli Stati membri e in particolare delle specificità degli Stati membri con piccole economie aperte.

3. Quando ha emanato una raccomandazione ai sensi del paragrafo 1, il CERS è tenuto a riesaminarla e ad aggiornarla, se necessario, alla luce delle esperienze maturate in materia di fissazione delle riserve di capitale ai sensi della presente direttiva o degli sviluppi nelle pratiche prassi concordate a livello internazionale.

Art. 136 Fissazione dei coefficienti anticiclici

1. Gli Stati membri designano un'autorità pubblica o un organismo pubblico ("autorità designata") con il compito di fissare il coefficiente anticiclico dello Stato membro.

2. Ogni autorità designata calcola per ogni trimestre un indicatore di riferimento che essa utilizza come parametro ai fini della fissazione del coefficiente anticiclico conformemente al paragrafo 3. L' indicatore di riferimento riflette, in modo attendibile, il ciclo del credito e i rischi risultanti da una crescita eccessiva del credito nello Stato membro e tiene debitamente conto delle specificità dell'economia nazionale. Esso si basa sulla deviazione del rapporto credito/PIL dalla tendenza di lungo periodo, tenendo conto tra l'altro:

  1. a) di un indicatore della crescita dei livelli del credito nell'ambito della loro giurisdizione e, in particolare, di un indicatore che rifletta le variazioni del rapporto tra credito concesso nello Stato membro e PIL;

  2. b) di ogni orientamento espresso dal CERS conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettera b).

3. Le autorità designate valutano e fissano trimestralmente il coefficiente anticiclico appropriato per il proprio Stato membro, e nel farlo tengono conto:

  1. a) dell'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2;

  2. b) di ogni orientamento espresso dal CERS conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere a), c) e d) e di eventuali raccomandazioni emanate dal CERS relativamente alla fissazione del coefficiente;

  3. c) di altre variabili che le autorità designate considerano rilevanti per affrontare il rischio sistemico ciclico.

4. Il coefficiente anticiclico, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, degli enti che hanno esposizioni creditizie in detto Stato membro, è compreso tra lo 0 % e il 2,5 %, calibrato in intervalli di 0,25 punti percentuali o multipli di 0,25 punti percentuali. Se giustificato sulla base delle considerazioni di cui al paragrafo 3, l'autorità designata può fissare un coefficiente anticiclico superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini di cui all'articolo 140, paragrafo 2, della presente direttiva.

5. Quando un'autorità designata fissa per la prima volta il coefficiente anticiclico sopra lo zero o quando, successivamente, un'autorità designata aumenta il tasso coefficiente anticiclico prevalente, essa decide anche la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare il coefficiente superiore ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico dell'ente. Tale data non è posteriore di oltre dodici mesi alla data in cui l'aumento è stato comunicato conformemente al paragrafo 7. Se la data cade a meno di dodici mesi dalla comunicazione dell'aumento, il termine più breve per l'applicazione è giustificato sulla base di circostanze eccezionali.

6. Se un'autorità designata riduce il coefficiente anticiclico, sia esso riportato o no a zero, essa decide anche un periodo indicativo nel quale non sono previsti aumenti. Tuttavia, il periodo indicativo non è vincolante per l'autorità designata.

7.

Ogni autorità designata comunica la fissazione trimestrale del coefficiente anticiclico mediante pubblicazione sul suo sito web. La comunicazione include almeno le seguenti informazioni:

  1. a) il coefficiente anticiclico applicabile;

  2. b) il rapporto credito/PIL rilevante e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo;

  3. c) l'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2;

  4. d) la motivazione di tale coefficiente;

  5. e) in caso di aumento del coefficiente, la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare tale coefficiente superiore per il calcolo del coefficiente anticiclico specifico dell'ente;

  6. f) se la data di cui alla lettera e) cade a meno di dodici mesi dalla data della comunicazione ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione;

  7. g) in caso di diminuzione del coefficiente, il periodo indicativo durante il quale non sono previsti aumenti del coefficiente, unitamente alla motivazione della durata del periodo;

Le autorità designate adottano tutte le misure ragionevoli per coordinare le tempistiche della comunicazione.

Le autorità designate notificano al CERS la fissazione trimestrale del coefficiente anticiclico e le informazioni di cui alle lettere da a) a g). Il CERS pubblica sul suo sito web tutti i coefficienti notificati, nonché le relative informazioni.

Art. 137 Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5 %

1. Se un'autorità designata, conformemente all'articolo 136, paragrafo 4, o se un'autorità pertinente di un paese terzo ha fissato un coefficiente anticiclico superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, le altre autorità designate possono riconoscere tale coefficiente ai fini del calcolo da parte degli enti autorizzati a livello nazionale delle loro riserve di capitale anticicliche specifiche.

2. Se un'autorità designata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo riconosce un coefficiente superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, essa comunica il riconoscimento mediante pubblicazione sul suo sito web. La comunicazione include almeno le seguenti informazioni:

  1. a) il coefficiente anticiclico applicabile;

  2. b) lo Stato membro o i paesi terzi cui si applica;

  3. c) in caso di aumento del coefficiente, la data a decorrere dalla quale gli enti autorizzati nello Stato membro dell'autorità designata devono applicare il coefficiente incrementato per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico;

  4. d) se la data di cui alla lettera c) cade a meno di dodici mesi dalla data della comunicazione ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione.

Art. 138 Raccomandazione del CERS sui coefficienti anticiclici per i paesi terzi

Il CERS può, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, emettere una raccomandazione per le autorità designate sul coefficiente anticiclico appropriato per le esposizioni verso un paese terzo nei casi in cui:

  1. a) il coefficiente anticiclico non è stato fissato e pubblicato dall'autorità pertinente del paese terzo ("autorità pertinente del paese terzo") per un paese terzo nei confronti del quale uno o più enti dell'Unione hanno esposizioni creditizie;

  2. b) il CERS ritiene che il coefficiente anticiclico fissato e pubblicato dall'autorità pertinente del paese terzo per il paese terzo interessato non è sufficiente a proteggere in modo adeguato gli enti dell'Unione dai rischi di crescita eccessiva del credito in detto paese, o un'autorità designata notifica al CERS di ritenere il coefficiente non adeguato a tal fine.