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Sez. 1, Sentenza n. 1407 del 17/05/1973 (Rv. 364102 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DELL'IMMOBILE - SCELTA DEL CONDIVIDENTE - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1973-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364102-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DELL'IMMOBILE - SCELTA DEL CONDIVIDENTE - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE.*

In caso di scioglimento della comunione su bene indivisibile, la scelta, tra piu condividenti che abbiano fatto richiesta di assegnazione, di colui o coloro cui assegnare il bene stesso, tanto in caso di disparita quanto in caso di eguaglianza di quote, costituisce un potere-dovere del giudice. (V 2989/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)