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Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche

Testo in vigore al

Art. 5

1. In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

2. Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi.

3. Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresi', la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.

4. Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attivita' di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale.5

5. Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorita' di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Art. 6

1. Con riferimento alle derivazioni di acque, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano la disciplina concernente i pareri istruttori di cui all'articolo 7, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Dalla medesima data cessano di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni sulla pubblicazione delle domande di concessione relative alle piccole derivazioni di acque, introdotte dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. Le derivazioni di acque, ivi comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, sono regolate dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 8, che definisce altresi' il minimo deflusso costante necessario alla vita negli alvei sottesi.

3. In ogni caso il rilascio del minimo deflusso costante negli alvei sottesi, anche effettuato in via sperimentale o ai sensi del piano di cui all'articolo 8 vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non comporta alcun indennizzo a favore dei concessionari di derivazioni in atto.

4. I disciplinari delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adeguati alle previsioni del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Nelle more del predetto adeguamento, i concessionari sono comunque tenuti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al rilascio delle portate di rispetto nella misura minima pari a due litri al secondo per ogni chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alle singole opere di presa, anche in funzione sperimentale per la ridefinizione dei disciplinari di concessione. Fino all'adeguamento del piano generale per l'utilizzo delle acque pubbliche la portata di rispetto nella misura minima predetta puo' essere modificata d'intesa tra il presidente della giunta provinciale e il Ministro dei lavori pubblici. Anche in tali casi si applica quanto disposto dal comma 3.

Art. 7

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria. Per l'esercizio di tali funzioni si applica quanto disposto dall'articolo 16, secondo e terzo comma.

2. Le province predispongono piani pluriennali concernenti la gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' gli investimenti per la realizzazione di nuove opere idrauliche di prima e seconda categoria. Tali piani sono predisposti secondo gli eventuali indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici ed individuano gli interventi da realizzare, le priorita', i tempi e i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e il presidente della provincia interessata. Tali piani valgono anche quale piano annuale di coordinamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 8

1. Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata.

2. Il progetto di piano e' predisposto per ciascuna provincia in seno ad un apposito comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal presidente del Consiglio dei Ministri e dalla giunta provinciale.

3. Il progetto adottato dal comitato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

4. I comuni ed i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale.

5. Il piano e' deliberato definitivamente, con eventuali modifiche, d'intesa fra i rappresentanti statali e provinciali nel comitato ed e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro per i lavori pubblici e del presidente della giunta provinciale interessata.

6. Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale ed ha vigore a tempo indeterminato.

7. Esso e' sottoposto a revisione dopo i primi cinque anni e successivamente ogni quindici anni, seguendo lo stesso procedimento previsto per la sua formazione; nelle stesse forme possono essere approvate modifiche, prima della scadenza dei termini predetti, qualora il piano si riveli in qualche sua parte inattuabile o si manifesti comunque l'evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze.

Art. 9

1. Le concessioni di acque pubbliche che siano scadute prima dell'entrata in vigore del presente decreto senza che gli organi competenti abbiano provveduto in merito al loro rinnovo, o che vengano a scadere nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di inizio dell'efficacia del piano generale di cui al precedente articolo, sono prorogate di diritto fino a tale data, fermo restando per coloro che intendano ottenere il rinnovo l'onere di farne domanda nei termini previsti dalle norme in vigore.

2. Sino alla data indicata nel comma precedente le province potranno, per far fronte ad esigenze urgenti di rifornimento idrico degli abitati, rilasciare autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere o consentire variazioni di concessioni in atto, anche in deroga alle previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti.

3. Qualora il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche non sia divenuto esecutivo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le province potranno rilasciare autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere o consentire variazioni di concessioni in atto anche per usi diversi da quelli di cui al precedente comma, qualora cio' sia richiesto da esigenze essenziali dell'economia locale. Per le grandi derivazioni, qualora esigenze di pubblico interesse lo richiedano, lo Stato e la provincia possono rilasciare le relative concessioni previa reciproca intesa.

4. Le autorizzazioni e le variazioni di cui al secondo e terzo comma potranno essere convertite in concessioni dopo l'entrata in vigore del piano generale di cui all'articolo precedente, sempreche' non risultino in contrasto con il piano medesimo.

5. Anche prima dell'approvazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche le province possono provvedere al riconoscimento dei diritti di derivazione ed al rilascio di autorizzazioni provvisorie all'esercizio di relative varianti non sostanziali.

Art. 10

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di applicarsi nelle province di Trento e di Bolzano le leggi 19 marzo 1952, n. 184 e 25 gennaio 1962, n. 11 ed i piani e programmi da esse previsti.

2. Dalla data di entrata in vigore del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, di cui al precedente art. 8, cessa di applicarsi nel territorio della provincia il piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

3. Gli effetti degli atti di vincolo delle riserve idriche adottate ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1090, cessano di prodursi dalla data indicata al comma precedente, salvo che nel piano generale sia diversamente disposto.

Art. 11

1. Salvo diversa disposizione di legge provinciale, la disciplina inerente la polizia idraulica non si applica alle acque pubbliche acquisite al demanio idrico provinciale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non comprese nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi suppletivi delle province di Trento e Bolzano o non intavolate al demanio idrico provinciale.

Art. 11-bis

1. I provvedimenti di accertamento dei limiti del demanio idrico provinciale, ivi comprese le spiagge lacuali, emanati in conformita' alla disciplina legislativa provinciale, costituiscono titolo per le conseguenti operazioni di intavolazione e di voltura catastale dei medesimi beni a favore della provincia. L'intavolazione e la voltura catastale sono effettuate a cura della provincia medesima.

Art. 14

1. Salvo il disposto del comma successivo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto ... concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa.

2. Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in localita' Stramentizzo spettano rispettivamente alle province di Trento e di Bolzano 2/3 e 1/3 dell'energia, o del corrispondente compenso in denaro, dovuti dal concessionario ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ferma restando la decorrenza di tali obblighi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Art. 16

1. E' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali gia' svolte da organi o uffici periferici:

  1. 1) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 11 NOVEMBRE 1999, N. 463;

  2. 2) funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

2. Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle direttive emanate dal competente organo statale.

3. In caso di persistente inattivita' degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale.

Art. 17

1. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalita' di inquadramento del personale che verra' trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti concernenti le materie di cui al presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attivita' concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

2. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano ed addetto alle attivita' che cessano sara' trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attivita' che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

3. I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonche' al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e di intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 18

1. Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della provincia in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al presente decreto facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.

Art. 19

1. Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo, Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

  1. a) alle strade statali;

  2. b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessita' dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;

  3. c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;

  4. d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico:

  5. e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

  6. f) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 11 NOVEMBRE 1999, N. 463;

  7. g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamita' pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;

  8. h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;

  9. i) alle modalita' di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale.

2. A decorrere dal 1 luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i piani pluriennali di viabilita' e i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici, individuando gli interventi da realizzare, le priorita', i tempi ed i costi di realizzazione. I piani suddetti son approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. I beni immobili espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali gia' facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti.

5. Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al secondo comma del presente articolo sono cosi' determinate per il periodo 1 luglio 1998 - 31 dicembre 1999:

  1. a) per tutte le spese di funzionamento e di manutenzione della rete stradale, escluse quelle di cui alla lettera b), la somma pari alla media aritmetica dell'analoga spesa sostenuta dall'ANAS negli anni 1995 e 1996 nelle stesse province;

  2. b) per le spese di investimento, la somma pari alle risorse gia' previste, per ciascuna delle due province, nel programma triennale per la viabilita' 1997 - 1999, per quanto gia' non erogato dall'ANAS alla data del 30 giugno 1998. Entro il 30 giugno 1998, le province presentano programmi modificativi e / o integrativi, da approvare con le modalita' di cui al terzo comma del presente articolo, da realizzare a proprio carico, che prevedano investimenti aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della delega. In sede di definizione del programma triennale 2000 - 2002 si tiene conto dello stato di attuazione dei predetti programmi.

6. Relativamente al triennio 2000 - 2002, le somme da erogarsi alle due province, per i medesimi fini di cui al comma precedente, sono determinate, nell'ammontare pari alla percentuale derivante dal rapporto tra estensione della rete stradale rispettivamente localizzata nel territorio delle due province ed estensione dell'intera rete stradale statale, risultante al 31 dicembre 1996 applicata ai corrispondenti stanziamenti, previsti nel bilancio dello Stato per la viabilita', esclusi quelli per gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1 luglio 1998.

7. Per gli anni successivi al 2002, il criterio di calcolo di cui al comma precedente e' applicato all'estensione della rete stradale statale risultante al 31 dicembre 2002.

8. I dati necessari per la quantificazione delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo sono accertati in contradditorio da funzionari a cio' delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici.

9. Il prelievo di dette somme e' effettuato dai trasferimenti statali di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, se capienti, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

10. Con decreto del Ministro del tesoro sono apportate le relative variazioni compensative di bilancio.

11. Il pagamento delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo e' effettuato con periodicita' trimestrale.

12. Nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in materia di paesaggio e di quelle delegate ai sensi di questo articolo, le Province, d'intesa tra loro e previo parere del Ministero competente in materia di infrastrutture e mobilita', possono disciplinare misure per la limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano i rispettivi territori. Le misure possono essere adottate per limitare l'interferenza e gli effetti del traffico veicolare su beni o localita' di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico, ivi compresi i siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO; gli eventuali proventi derivanti dalle misure considerate da questo comma sono destinati alla conservazione e alla valorizzazione delle caratteristiche naturali o alla promozione del turismo sostenibile nelle predette aree.

13. I provvedimenti di cui al precedente comma devono essere motivati, tenendo conto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, e, nel caso comportino divieti o limitazioni alla circolazione, devono assicurare misure alternative.

Art. 19-bis

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente decreto le province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilita', di attivita' contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale.

Art. 20

1. Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilita', linee ferroviarie e aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata.

Art. 21

1. I piani urbanistici provinciali ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge provinciale. I progetti di piano devono essere inviati al Ministero dei lavori pubblici, il quale formula entro termini stabiliti con legge provinciale eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche per il territorio dei comuni di cui al primo comma dell'articolo successivo, per quanto riguarda le esigenze della difesa nazionale.

2. I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati secondo le modalita' stabilite dalla legge provinciale.

3. In attuazione della competenza esclusiva in materia di urbanistica attribuita alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dall'articolo 8, n. 5, dello Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso, le Province di Trento e di Bolzano disciplinano la materia inerente la definizione degli standard urbanistici per i rispettivi territori.

4. Fermi restando i limiti previsti dalle disposizioni statali in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, in relazione alle peculiari caratteristiche tipologiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e culturali che contrassegnano l'assetto edilizio, insediativo e territoriale montano delle Province autonome, sull'intero territorio provinciale sono esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai confini gli aggetti dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi, scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di 1,50 m. e comunque nella misura massima, in ogni caso non superiore a 2 m., stabilita dalle disposizioni normative o amministrative provinciali e comunali, nonche' i dispositivi di isolamento termico dei prospetti e delle coperture degli edifici e quelli connessi ad interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico realizzati in osservanza delle predette disposizioni normative e amministrative provinciali e comunali.

5. Le Province di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni legislative e amministrative ad esse spettanti in materia di tutela del paesaggio ai sensi degli articoli 8, primo comma, numero 6), e 16 del predetto Statuto di autonomia, con l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso e in applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonche' della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva con legge 14 ottobre 1999, n. 403.

6. Nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma, gli strumenti di pianificazione paesaggistica sono approvati secondo le modalita' stabilite dalla legge provinciale e disciplinano le forme e i modi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, al fine di garantire elevati livelli di qualita' del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale.

7. Nel rispetto di quanto previsto dal quinto e sesto comma, le Province possono disciplinare con legge provinciale nonche' con atti normativi e amministrativi a carattere attuativo le procedure autorizzative in materia di tutela del paesaggio, anche dettando disposizioni finalizzate alla semplificazione procedimentale nel quadro dei livelli e delle misure di tutela previsti dagli strumenti di pianificazione di cui al sesto comma. La predetta disciplina provinciale concernente il procedimento di autorizzazione paesaggistica tiene luogo della corrispondente normativa statale in materia.

Art. 22

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto la legge 1 giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge stessa per tutto il territorio nazionale, si applica nella provincia di Bolzano al territorio dei seguenti comuni:

2. Curon, Malles, Senale, Moso, Racines, Vipiteno, Brennero, Val di Vizze, Campo Trens, Selva Molmi, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Rasun Anterselva, Valle Casies, Monguelfo, Valdaora, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, Sesto.

3. Nel predetto territorio, con l'entrata in vigore della legge provinciale che approva il piano territoriale di coordinamento o con l'entrata in vigore dei piani urbanistici comunali approvati dalla giunta provinciale previo parere favorevole, nei limiti di competenza, espresso entro termine stabilito con legge provinciale e comunque non inferiore a 90 giorni dal rappresentante regionale dell'autorita' militare, i lavori stradali, salvo quanto disposto dal comma successivo, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni di cui al comma quarto dell'art. 3 della legge 1 giugno 1931, n. 886, previsti dai piani stessi, non sono piu' sottoposti all'autorizzazione dell'autorita' militare.

4. Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorita' militare, che dovra' esprimere il suo parere entro 90 giorni.

5. Qualora tale autorita' non si pronunci entro i termini indicati nei commi precedenti la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.

Art. 23

1. Fino a quando non sara' provveduto alla riforma della legislazione concernente le servitu' militari, alle commissioni tecniche previste dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggregati, in relazione al disposto degli articoli 5, ultimo comma, e 6, quarto comma, del regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, rappresentanti rispettivamente della regione Trentino-Alto Adige o delle province di Trento e di Bolzano, qualora la sfera di attivita' interessata ai sensi delle citate disposizioni competa ai predetti enti, ovvero siano interessate zone di demanio pubblico degli enti medesimi.