Sez. U - , Sentenza n. 33017 del 20/12/2018 (Rv. 652078 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Richiesta del P.G. di trasferimento cautelare del magistrato - Provvedimento di rigetto emesso dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Il provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento cautelare del magistrato ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 109 del 2006, emesso dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, può essere impugnato per cassazione dal Procuratore Generale, in ossequio al principio di parità delle parti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 107 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)