Sez. 2 - , Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019 (Rv. 656323 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO | Errore sulla liceità del fatto - Rilevanza come causa di esclusione della responsabilità - Condizioni - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO
L'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede. (Nella specie, la S.C., dando applicazione a tale principio, ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la buona fede degli attori-opponenti, in quanto in un contratto di locazione essi avevano autorizzato un uso diverso da quello agricolo, mutando di fatto la destinazione d'uso e incorrendo nella sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche relative all'attività di estrazione svolta su terreno agricolo).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)