Sez. 2, Sentenza n. 2130 del 30/07/1966 (Rv. 324147 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - CODICE ABROGATO E CODICE VIGENTE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - CODICE ABROGATO E CODICE VIGENTE.*
Anche sotto il vigore del codice civile abrogato, come e stabilito dall'art.480 del codice vigente, il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredita decorre dal giorno dell'apertura della successione, salvi il caso di istituzione condizionale e quello in cui, essendovi stata accettazione da parte dei precedenti chiamati, il loro acquisto ereditario sia venuto meno. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. art. 943, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)