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Sez. 2, Sentenza n. 2130 del 30/07/1966 (Rv. 324147 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - CODICE ABROGATO E CODICE VIGENTE.*
Stato
decisa il 1966-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324147-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - CODICE ABROGATO E CODICE VIGENTE.*

Anche sotto il vigore del codice civile abrogato, come e stabilito dall'art.480 del codice vigente, il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredita decorre dal giorno dell'apertura della successione, salvi il caso di istituzione condizionale e quello in cui, essendovi stata accettazione da parte dei precedenti chiamati, il loro acquisto ereditario sia venuto meno. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. art. 943, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)