Sez. 6, Sentenza n. 620 del 13/03/1969 Ud. (dep. 28/05/1969) Rv. 111596 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE -DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO -DELLA SENTENZA DIBATTIMENTALE AL DIFENSORE - QUANDO E DOVUTO - PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - DECORRENZA DEL TERMINE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE -DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO -DELLA SENTENZA DIBATTIMENTALE AL DIFENSORE - QUANDO E DOVUTO - PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - DECORRENZA DEL TERMINE.*
L'avviso di deposito della sentenza pronunziata in seguito al dibattimento, per l'art.151, comma terzo, cod.proc.pen., deve essere notificato al difensore dell'imputato solo quando lo stesso difensore abbia proposto impugnazione o sia stato designato nella dichiarazione di gravame. Ove non ricorra alcuna di queste due ipotesi, il difensore non ha diritto alla notificazione, e pertanto l'omissione di questa deve ritenersi legittima ed il termine per la presentazione dei motivi di gravame decorre dalla data della notificazione dell'avviso all'imputato. (V.111089, 110592, 110517, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)