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Sez. 1, Sentenza n. 861 del 19/04/1961 (Rv. 880995 - 01)

DIRITTI D'AUTORE - PERIODICO - TITOLO - TUTELA - USO - ESTREMI
Stato
decisa il 1961-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880995-01

DIRITTI D'AUTORE - PERIODICO - TITOLO - TUTELA - USO - ESTREMI

Il titolo di un'opera dell'ingegno, ai sensi dell'art. 100 legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, è protetto in quanto individua l'opera: non può quindi esistere un diritto al titolo se non esista la opera da esso individuata e la tutela consiste nel divieto di adottare, da parte di altri lo stesso titolo per un'opera diversa. Se e vero che il diritto di autore sorge al momento della creazione dell'opera e che sia da tale momento l'opera può essere individuata dal titolo, è tuttavia anche vero che non può esservi uso del titolo per individuare un'opera, che ne renda illecita la riproduzione per individuarne un'altra ugualmente esistente, finché l'opera non sia porta a conoscenza del pubblico. La registrazione di un periodico, ai sensi dello art. 5 della legge sulla stampa 8 febbraio n. 47, non è di per se sufficiente a far constatare l'esistenza del giornale individuato dal titolo, perché essa non presuppone che il giornale già esista, vale a dire che sia già pronto per la stampa, ed infatti l'art. 7 della stessa legge prevede la decadenza della registrazione qualora la pubblicazione non segua entro il termine di sei mesi: la detta registrazione è, in realtà, solo un elemento, che in concorso con altri quali l'apprestamento tempestivo del periodico, la propaganda ad esso fatta, l'inizio della raccolta di abbonamenti e simili, puo far considerare divulgata l'esistenza del giornale con l'uso di quel titolo. Pertanto, la priorità della registrazione di un giornale non può da sola, essere sufficiente a dimostrare che quel giornale sia stato creato per primo, rispetto ad altro, e che il pubblico era a conoscenza di tale creazione.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 100, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)