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Sez. U, Sentenza n. 13319 del 14/05/2024 (Rv. 671516-03)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | "Server di transito" - Inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671516-03

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'utilizzo delle intercettazioni non viola l'art. 268, comma 3, c.p.p., ove l'attività di registrazione, consistente nell'immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata, avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo degli impianti ivi esistenti, mentre non è necessaria l'immediata trasmissione degli stessi al server finale di destinazione, essendo rilevante che, attraverso l'obiettiva utilizzazione di impianti posti sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, la fase decisiva della registrazione sia effettuata al riparo da ingerenze esterne.

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271, Costituzione art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)