Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 173
Art. 4
1. In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo. Le eventuali controversie sono decise dagli uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.
Art. 5
1. I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione.
2. Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno, nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.
Art. 6
1. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51. I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa ne' imposta, diretta o indiretta.
Art. 7
1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di societa' con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di societa' controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, nonche' delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle societa' con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonche' alle societa' controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della societa'.
2. Sono vietati altresi' i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di societa' non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dallo organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
3. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle societa' di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della societa' stessa, e' punito, per cio' solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1981, N. 659
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 173
Art. 10
1. All'onere complessivo previsto nella misura massima di lire 45.000 milioni per l'esercizio finanziario 1974 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 maggio 1974
LEONE
RUMOR - COLOMBO - GIOLITTI - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI