Ordinamento del notariato e degli archivi notarili
Testo in vigore al
Art. 142
1. E' punito con la destituzione:
1) il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione o l'inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 137;
2) il notaro che e' recidivo nelle contravvenzioni all'art. 27, o nelle contravvenzioni indicate nell'art. 138, nn. 2, 3, 4, o che e' una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all'art. 26 o ai nn. 1, 8, 11, 12 dell'art. 51;
3) il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
4) il notaro che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.
2. E' destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle condanne indicate nell'art. 5, n. 3, o che e' stato con sentenza interdetto dall'ufficio di giurato.50
Art. 143
1. Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.
Art. 144
1. Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite di un sesto, e puo' essere sostituita alla destituzione, la sospensione, ed alla censura l'avvertimento.
Art. 145
1. Si avra' la recidiva sempre che la nuova contravvenzione sia commessa nei cinque anni dalla precedente condanna.
Art. 146
1. L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorche' vi siano stati atti di procedura.50
2. La condanna ad una delle dette pene si prescrive nel termine di cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata.
Art. 147
1. Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignita' e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, e' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi piu' gravi con la destituzione. La destituzione sara' sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente.
Capo III. Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione.
Art. 148
1. Le applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro.
2. Il Consiglio provvede sull'istanza fatta dal proprio presidente, oppure dal pubblico ministero, o dietro denunzia delle parti, e previo avviso dato al notaro dal presidente, di presentare entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni.
Art. 149
1. Del provvedimento del Consiglio e' data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore del Re presso il tribunale civile nella cui giurisdizione e' la sede del Consiglio.
2. Tanto il notare quanto ii procuratore del Re hanno facolta' di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimeto, al tribunale civile, il quale pronunziera' in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero.
Art. 150
1. Se il notaro e' membro del Consiglio notarile, l'avvertimento o la censura sono applicati con decreto del presidente del tribunale civile designato nell'articolo precedente, udito l'avviso del pubblico ministero.
2. In tal caso l'avviso al notaro a presentare le sue giustificazioni, sara' dato dal presidente del tribunale.
3. Del decreto sara' dal cancelliere data copia al notaro e al procuratore del Re, i quali potranno produrre, avverso il medesimo, reclamo al tribunale.
4. Per quant'altro occorra si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente.
5. Contro la sentenza del tribunale non e' ammesso appello.
Art. 151
1. Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione e' la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaro.
2. Il notaro, pero', che non sia recidivo, potra', in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte.
Art. 152
1. Su l'istanza fatta dal pubblico ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovra' comparire davanti al tribunale, per esporre le sue difese.
2. Copia dell'istanza e del decreto e' notificata al notaro nei modi stabiliti dal regolamento per le citazioni e nei termini fissati dal decreto medesimo.
3. Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni.
Art. 153
1. Il notaro puo' comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di un mandato speciale; puo' farsi assistere da un avvocato o da un procuratore e presentare memorie a sua difesa.
2. Il mandato puo' essere scritto in fine della copia del decreto notificata al notaro.
Art. 154
1. Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il pubblico ministero, pronunzia in Camera di consiglio sulle istanze proposte.
2. Copia della sentenza del tribunale deve essere, a cura del cancelliere, notificata al notaro ed al pubblico ministero nei modi stabiliti dal regolamento.
Art. 155
1. La sentenza del tribunale non e' soggetta ad opposizione, ma solo ad appello.
2. L'appello, tanto del notaro quanto del pubblico ministero, e' proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con corso alla Corte, depositato nella cancelleria, e notificato all'altra parte.
3. Il cancelliere deve presentare, non piu' tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della discussione. Il decreto del presidente sara', a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione.
4. Le norme stabilite negli articoli 152, 153 e 154 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.
Art. 156
1. Dalle sentenze della Corte d'appello e' ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge.
2. Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo precedente, ed e' esente dal deposito per multa. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite.
Art. 157
1. Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti, di cui nel presente capo, le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.
Art. 158
1. Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sara' fatta la relativa dichiarazione.50
2. Tanto nelle dette sentenze, quanto in quelle che pronunciano la destituzione e nei mandati di cattura, sara' dichiarata l'inabilitazione del notaro all'esercizio delle sue funzioni, giusta il disposto dell'art. 139.50
3. Qualora tali dichiarazioni siano state omesse, il pubblico ministero dovra' richiedere l'autorita' che emise la sentenza e il mandato di cattura, di riparare l'omissione, con ordinanza che sara' emanata senza contraddittorio. Se la sentenza fu pronunziata da una Corte di assise, la richiesta di riparare l'omissione sara' fatta alla sezione penale della Corte d'appello.50
4. La pronunzia della inabilitazione nei casi degli articoli 139 e 140 e' esecutiva nonostante appello.
5. Di tutti i provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria contro i notari in materia penale o disciplinare, sara' data comunicazione a cura del cancelliere al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio notarile.
6. Dei provvedimenti emessi dal Consiglio notarile in materia disciplinare sara' data comunicazione, a cura del presidente, al Ministero di grazia e giustizia.
Art. 159
1. Il notaro che sia stato destituito puo' essere riabilitato all'esercizio notarile con deliberazione del Consiglio notarile:
1° se abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali, nel caso che sia stato condannato per uno dei reati indicati nel n. 3 dell'art. 5;
2° se, negli altri casi, siano decorsi almeno 3 anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.
2. La domanda, corredata dei documenti e anche da prove che facciano presumere il ravvedimento del notaro, deve essere presentata al Consiglio notarile da cui dipendeva il notaro quando fu destituito, e la deliberazione del Consiglio deve essere sottoposta alla omologazione della Corte di appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
3. Non potra' mai essere riabilitato all'esercizio il notaro che sia stato condannato per falso, furto, frode, appropriazione indebita qualificata, peculato, truffe e calunnie.
Art. 160
1. Salvi i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, n. 755, i proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni previste da questa legge, sono devoluti alla Cassa del Consiglio notarile del luogo dove ha sede il magistrato che pronuncio' in primo grado.
Art. 161
1. E' approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge.
Art. 162
1. Dal giorno dell'attuazione della presente legge, che sara' determinato per decreto Reale, cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima.