Sez. 1, Sentenza n. 3452 del 26/11/1971 (Rv. 355058 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IMPRENDITORE RITIRATO DAL COMMERCIO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - DALLA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE - CONDIZIONI - PENDENZA DI PROCEDURE ESECUTIVE - TRASFERIMENTI IN CORSO DEI MACCHINARI PIGNORATI - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IMPRENDITORE RITIRATO DAL COMMERCIO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - DALLA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE - CONDIZIONI - PENDENZA DI PROCEDURE ESECUTIVE - TRASFERIMENTI IN CORSO DEI MACCHINARI PIGNORATI - IRRILEVANZA.*
Nel caso di impresa commerciale esercitata da una sola persona, il termine di un anno, previsto dall'art 10 del RD 16 marzo 1942, n 267, per la dichiarazione di fallimento, decorre dalla chiusura della liquidazione solo quando in tale fase siano state compiute dall'imprenditore operazioni intrinsecamente identiche a quelle normalmente poste in essere nell'Esercizio dell'impresa o tali, comunque, da costituire manifestazioni di una attivita economica, sia pure svolta esclusivamente in funzione della disgregazione dell'azienda. Conseguentemente, ai fini della Determinazione del momento iniziale del termine in questi ne, non puo tenersi conto ne della pendenza di procedure esecutive nei confronti dell'imprenditore cessato dall'Esercizio dell'impresa ne delle operazioni di trasferimenti del macchinario pignorato. (V 3898'68, mass n 337392; 2433'65; 330'65; 3170'60).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)