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Sez. 2, Sentenza n. 2707 del 09/07/1975 (Rv. 376694 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - FORO CONVENZIONALE - ESCLUSIVITA - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE ESPRESSA ED UNIVOCA - CAUSE RELATIVE A DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DEL FORO GENERALE E DEL FORO FACOLTATIVO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376694-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - FORO CONVENZIONALE - ESCLUSIVITA - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE ESPRESSA ED UNIVOCA - CAUSE RELATIVE A DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DEL FORO GENERALE E DEL FORO FACOLTATIVO - NECESSITA.*

Perche possa attribuirsi Competenza esclusiva al foro contrattuale occorre una dichiarazione espressa ed univoca, dalla quale risulti in modo chiaro e preciso la concorde volonta delle parti diretta non solo a derogare all'ordinaria Competenza territoriale, ma, altresi, ad escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge. La relativa pattuizione, pur non dovendo rivestire forme particolari, non puo essere, quindi, desunta in base ad elementi presuntivi o in via di mera argomentazione logica e, qualora si riferisca a cause relative a diritti di obbligazione, deve essere particolarmente rivolta ad escludere la concorrenza del foro generale e di quello facoltativo previsti dagli artt 18, 19 e 20 cod proc civ. (Conf 2052/74, mass n 370336).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)