Sez. 5, Sentenza n. 11334 del 31/05/2016 (Rv. 639981 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Istanza di definizione agevolata ex l. n. 289 del 2002 - Successiva liquidazione dell'imposta ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la definizione automatica ex art. 9, comma 9, della l. n. 289 del 2002 non incide sulla liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e su quanto ad essa collegato a titolo d'interessi e sanzioni per ritardato pagamento, per i quali il contribuente deve avvalersi della procedura di cui al successivo art. 9 bis della medesima legge.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 9 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)