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Sez. 1, Sentenza n. 725 del 27/03/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163957 - 01

ISTITUTO DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - ISTANZA - RIFERIMENTO - SENTENZA DI CONDANNA DEFINITIVA.*
Stato
decisa il 1984-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163957-01

ISTITUTO DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - ISTANZA - RIFERIMENTO - SENTENZA DI CONDANNA DEFINITIVA.*

La decorrenza del termine per proporre l'istanza della remissione del debito va collegata al passaggio in giudicato della sentenza di condanna e non già alla pronuncia non definitiva della stessa. (V mass n 153131, sulla perentorietà del termine).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)