Sez. 1, Sentenza n. 725 del 27/03/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163957 - 01
ISTITUTO DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - ISTANZA - RIFERIMENTO - SENTENZA DI CONDANNA DEFINITIVA.*
ISTITUTO DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - ISTANZA - RIFERIMENTO - SENTENZA DI CONDANNA DEFINITIVA.*
La decorrenza del termine per proporre l'istanza della remissione del debito va collegata al passaggio in giudicato della sentenza di condanna e non già alla pronuncia non definitiva della stessa. (V mass n 153131, sulla perentorietà del termine).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)