Sez. 3, Sentenza n. 13749 del 22/05/2025 (Rv. 674765-02)
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE | Video lotteria istantanea - Regolamentazione contrattuale ex d.m. 22.1.2010 - Applicabilità della disciplina dei contratti del consumatore - Clausola ex art. 6, comma 2, del d.m. 22.1.2010 - Natura vessatoria - Conseguenze.
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE
Il contratto di video lotteria istantanea (VLT), riconducibile al contratto di lotteria di cui all'art. 1935 c.c. e disciplinato dal regolamento emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale), è di norma soggetto alla disciplina dei contratti del consumatore dettata dagli artt. 33-38 d.lgs. n. 206 del 2005, sicché deve ritenersi vessatoria, violando l'art. 33, comma 2, lett. b), l), p) e t), di tale d.lgs., la clausola di cui all'art. 6, comma 2, del predetto d.m., se interpretata nel senso che la procedura di "validazione", necessaria ai fini della riscossione della vincita, si intenda superata solo se il gestore-professionista riscontra ex post il corretto funzionamento del sistema di gioco rispetto ad anomalie o malfunzionamenti del sistema stesso, perché ha l'effetto di esimere da responsabilità il gestore in relazione a fatti inerenti alla sua sfera organizzativa e sotto il suo esclusivo controllo, vincola il consumatore agli esiti di questo (peraltro, basati su complesse procedure ordinariamente dallo stesso non controllabili) ed esclude ogni valenza probatoria di documenti (lo scontrino) direttamente emessi dal gestore.
Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST., DM min. EFI 22/01/2010 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 2006, Cod. Civ. art. 1935
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)