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Sez. L, Sentenza n. 14682 del 29/12/1999 (Rv. 532593 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | Personale dell'INAIL, INPS, ecc. transitato alle dipendenze di enti ospedalieri - Indennità di buonuscita - Opzione per il trattamento dell'istituto di provenienza - Responsabilità per il pagamento dell'INADEL (ora INPDAP) - Sussistenza - Responsabilità dell'istituto di provenienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532593-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE

Con riferimento al personale in servizio presso le unità ospedaliere dell'INAIL costituite in autonomi enti ospedalieri a norma della legge n. 132 del 1968 (facente riferimento anche alle unità ospedaliere di altri istituti, quali l'INPS, la Croce Rossa Italiana, ecc.), e quindi passato, secondo quanto previsto dall'art. 59, alla dipendenze degli enti ospedalieri (poi confluiti nel Servizio sanitario nazionale), il soggetto obbligato, a seguito della cessazione del servizio, a corrispondere il trattamento di buonuscita è l'INADEL (a cui è succeduto l'INPDAP), anche nel caso di opzione del singolo interessato per il trattamento assicurato ai dipendenti dell'istituto di originaria appartenenza, come si desume chiaramente dalle disposizioni dell'art. 3, legge n. 303 del 1974, che del resto prevede l'obbligo dell'ente ospedaliero, e non dell'istituto di originaria appartenenza, di versare all'INADEL la differenza tra detto trattamento e quello garantito dall'ordinamento di quest'ultimo ente. Non può ritenersi quindi una responsabilità solidale dell'INAIL riguardo alla corresponsione del trattamento in questione, e per giustificare un simile effetto l'assicurato non può neanche invocare la mancata collaborazione dell'INAIL ai fini della individuazione del trattamento più favorevole, potendosi solo ritenere un generico onere di collaborazione tra i due enti pubblici, ma non anche un obbligazione dell'INAIL nei confronti del suo ex dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 3, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 59, Legge 14/06/1974 num. 303 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)