Sez. 5, Sentenza n. 21420 del 30/11/2012 (Rv. 624361 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Impresa - Movimenti bancari - Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Conti correnti intestati a familiari - Riferibilità all'attività d'impresa del coniuge - Onere della prova a carico dell'impresa contribuente - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, una volta dimostrata la pertinenza all'impresa dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma è onere dell'impresa contribuente di dimostrare l'estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)