Sez. 2, Sentenza n. 8237 del 13/08/1990 (Rv. 468832 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA - NOZIONE - ONORARI SPETTANTI AD UN PROFESSIONISTA PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE TECNICA E DI UNA PLANIMETRIA - ONERE ANCHE DEL COMPRATORE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA - NOZIONE - ONORARI SPETTANTI AD UN PROFESSIONISTA PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE TECNICA E DI UNA PLANIMETRIA - ONERE ANCHE DEL COMPRATORE.*
Per "spese del contratto di compravendita", che l'art. 1475 cod. civ. pone in via generale a carico del compratore, devono intendersi tutte quelle che siano necessarie per la conclusione del contratto e siano, perciò, con questo in stretto rapporto di causalità, efficienza e strumentalità, con la conseguenza che vanno escluse soltanto quelle spese per cui risulti mancante un rapporto causale - anche sotto il profilo della inutilità evidente e della esorbitanza delle stesse - ovvero l'eventuale contrario accordo delle parti. Costituiscono pertanto "spese" della compravendita, a carico anche del compratore, ai sensi dell'art. 1475 citato - in quanto strumentalmente compiute per rendere possibile il negozio - gli onorari spettanti ad un professionista per la redazione di una relazione tecnica per il frazionamento e di una planimetria che, costituenti parte integrante dell'atto pubblico di vendita di un immobile, siano state effettuate su incarico del solo venditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)