Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
Testo in vigore al
Art. 17
1. L'iscritto autorizzato alla prosecuzione volontaria ai sensi del precedente articolo deve versare, per il trattamento integrativo di pensione e per l'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un contributo complessivo mensile di ammontare pari all'importo dei contributi previsti dal primo comma, n. 1), e secondo comma dell'art. 10, della presente legge, calcolato su un dodicesimo della retribuzione ottenuta ragguagliando ad anno la retribuzione dell'ultimo mese di contribuzione obbligatoria. Ai fini del calcolo della quota di contributo dovuta al "Fondo adeguamento pensioni" di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica la riduzione prevista nell'art. 7 della legge stessa.
2. I versamenti volontari del predetto contributo complessivo debbono essere effettuati a periodi trimestrali e secondo le modalita' stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 4 della presente legge.
3. Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre a cui si riferiscono, l'iscritto e' tenuto a corrispondere l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, dalla data di scadenza del trimestre.
4. I contributi versati volontariamente al Fondo in conformita' alle norme della presente legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli obbligatori; i contributi versati in difformita' sono rimborsati senza corresponsione di interessi.
Art. 18
1. I versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, e' soggetto all'assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonche' durante i periodi riconosciuti utili a norma di legge per detta assicurazione ai fini del diritto a pensione e della misura di essa.
2. L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi e che sospenda il versamento stesso, trascorso un anno dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato, decade dal diritto alla prosecuzione volontaria per il trattamento integrativo di pensione e non puo' effettuare versamenti a copertura dei periodi scoperti di contribuzione.
3. Qualora si verifichi la decadenza di cui al precedente comma del presente articolo, la prosecuzione volontaria nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti resta regolata dalle relative norme.
Art. 19
1. Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, che siano contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianita', sono dovuti i contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sia per le prestazioni di capitale, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse rimasto assente.
2. Non sono dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti quando in detta assicurazione i periodi di assenza siano riconosciuti utili a norma di legge, ai fini del diritto alla relativa pensione ed alla misura della stessa.
3. La quota parte dei suddetti contributi a carico del lavoratore sara' anticipata dalla azienda, salvo rivalsa sulle prime competenze dovute ai lavoratore e, nel caso di mancata ripresa del servizio con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, sulle eventuali competenze maturate e non riscosse dal lavoratore stesso e sulla eventuale indennita' sostitutiva del preavviso.
4. In caso di insufficienza delle predette competenze ed indennita', il recupero sara' effettuato dal Fondo, per conto dell'azienda, sulle prestazioni di capitale.
5. E' esclusa la possibilita' di recupero della quota dei suddetti contributi a carico del lavoratore sulla indennita' sostitutiva del preavviso e sulle prestazioni di capitale, qualora la cessazione dal servizio avvenga per morte.
Art. 20
1. L'iscritto, dopo almeno due anni di contribuzione effettiva nel Fondo, puo' ottenere di versare, ai fini del trattamento di pensione, i contributi per i periodi di assenza dal lavoro senza retribuzione, contrattualmente non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita', purche' ne faccia domanda al Fondo durante l'assenza, o entro il termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui l'assenza e' cessata e comunque prima della presentazione della domanda di pensione.
2. L'iscritto che si avvalga della facolta' di cui al precedente comma deve versare a proprio carico il contributo per il trattamento integrativo di pensione e quello relativo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. I contributi sono dovuti sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente.
3. Non e' dovuto il contributo per l'assicurazione obbligatoria qualora i periodi di assenza siano riconosciuti utili in detta assicurazione a norma di legge, ai fini del diritto alla pensione e della misura della stessa.
4. Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre ai quale si riferiscono e' dovuto sui contributi stessi l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione d'anno.
Capo II. Norme relative alla liquidazione della pensione diretta.
Art. 21
1. Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione annua complessiva di cui all'art. 3, qualora abbiano cessato di prestare servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, sempreche':
1) possano far valere almeno 15 anni di contribuzione e abbiano compiuto l'eta' di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne;
2) possano far valere almeno 5 anni di contribuzione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge foglio 1939, n. 1272, purche' la invalidita' si sia verificata in costanza del rapporto di lavoro o della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo e la domanda di pensione sia stata presentata entro un anno dalla cessazione del servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato.
2. La pensione per invalidita' e' dovuta qualunque sia il periodo di contribuzione quando la invalidita' stessa e' derivata da causa di servizio.
3. Gli iscritti per la prima volta al Fondo dopo compiuto il 50° anno di eta' non hanno diritto al trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo stesso, ma, in sostituzione di detto trattamento hanno diritto a quello previsto dal successivo art. 33, nonche' alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e superstiti, ove siano in possesso dei relativi prescritti requisiti.
Art. 22
1. L'invalidita' si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.
2. L'accertamento dell'invalidita' e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio e' effettuato dallo Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso, l'accertamento predetto e' demandato, in via amministrativa, ad un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.
3. La decisione del Collegio medico e' definitiva.
Art. 23
1. All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi; le frazioni di mese non si computano.
2. La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non puo' essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento.3
3. Agli effetti dei precedenti comma, per retribuzione si intende quella stabilita dai contratti collettivi di categoria sulla, quale sia stato versato il contributo ai sensi del secondo comma, punto 1), dell'art. 13 della presente legge. In mancanza di contratto collettivo, per retribuzione si intende quella sulla quale e' stato versato il contributo.
4. Le somme eventualmente percepite dagli ufficiali esattoriali e dai mesi notificatori a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compenso per atti notificati si computano, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese nell'importo medio annuo percepito nell'ultimo triennio. Analogo criterio di computo si segue per le somme eventualmente percepite dai collettori preposti alle gestioni esattoriali a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa.
5. Qualora la retribuzione dell'iscritto all'atto della cessazione del servizio risulti superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di categoria per effetto di contratti di lavoro individuali o di concessioni ad personam, la parte di detta retribuzione eccedente quella prevista dai predetti contratti di categoria e sulla quale siano stati versati i contributi dovuti si computa per un importo corrispondente alla media annua delle eccedenze percepite negli ultimi cinque anni. Tale importo non potra' essere superiore all'eccedenza fruita dall'iscritto all'atto della cessazione dal servizio e, comunque, al 10 per cento della retribuzione prevista dai contratti collettivi di categoria.
6. Al titolare di pensione diretta liquidata dal Fondo e' corrisposta, in aggiunta alla pensione complessiva, per ogni figlio a carico, la maggiorazione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sempreche' sussistano le condizioni stabilite dalle norme stesse, nella misura e secondo le modalita' di detta assicurazione.
7. La maggiorazione spetta anche per la moglie o per il marito a carico e invalido secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sempreche' sussistano le condizioni stabilite dalle norme della predetta assicurazione.
8. La maggiorazione per i familiari a carico di cui ai commi precedenti non spetta ai titolari di pensione liquidata a totale carico del Fondo.3
Art. 24
1. La pensione annua complessiva, determinata a norma del precedente articolo, comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita'; la vecchiaia e i superstiti, in relazione ai periodi riconosciuti utili nell'assicurazione medesima.
2. Qualora l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, la pensione complessiva e' aumentata di una, somma pari alla differenza tra l'importo della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria effettivamente liquidata e la pensione che sarebbe stata liquidata dall'assicurazione stessa senza i predetti contributi, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a pensione.
3. I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione liquidata nell'assicurazione stessa danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione complessiva in atto. La concessione, la decorrenza e la misura del supplemento di pensione sono regolate dalle norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.
4. Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, indicata al primo comma del presente articolo spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.
5. In caso di liquidazione della pensione per invalidita', fermo restando quanto previsto dal punto secondo dell'articolo 21, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, e' aumentato del 50 per cento quando risulti non superiore a 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni.
6. Se l'invalidita' e' dipendente da causa di servizio, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, e' aumentato del 50 per cento. La pensione non puo', in ogni caso, eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a tal fine, ne' risultare minore della meta' della medesima.
7. La pensione annua complessiva spettante all'iscritto, ai sensi dell'articolo 23 e del presente articolo, non puo' essere comunque inferiore a lire 395.850 annue.
8. La pensione annua spettante ai sensi della presente legge e' corrisposta agli aventi diritto in ogni caso dal Fondo in tredici quote, di cui la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie.
9. La tredicesima quota e' corrisposta per un importo proporzionale al numero delle quote di pensione maturate nell'anno.3
Art. 25
1. La pensione annua complessiva determinata in relazione agli anni di contribuzione ai sensi delle disposizioni della presente legge, spettante all'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, che abbia sospeso il versamento dei contributi volontari nell'assicurazione obbligatoria a seguito di reimpiego presso azienda non esattoriale come previsto dal primo comma dell'articolo 18, e' diminuita di un importo pari alla differenza tra la pensione obbligatoria che sarebbe stata liquidata allo stesso se egli avesse continuato i versamenti volontari nell'assicurazione medesima e quella effettivamente liquidata, ove questa risulti di importo inferiore.
Art. 26
1. Per gli iscritti di cui alla lettera b) dell'art. 8 che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, il calcolo della pensione annua complessiva prevista dalla presente legge, viene effettuato determinando:
a) gli anni di contribuzione utili ai fini del calcolo stesso, in numero pari al quoziente che si ottiene dividendo il totale delle giornate di lavoro effettuate nello intero periodo di iscrizione al Fondo per 312;
b) la retribuzione utile ai fini del suddetto calcolo, mediante ragguaglio ad anno della retribuzione dello ultimo mese, come se il servizio fosse stato prestato nei l'intero mese.
Art. 27
1. L'iscritto per il quale si sono verificati periodi di interruzione nella contribuzione al Fondo per cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto ad una pensione complessiva pari alla somma delle quote di pensione calcolate in relazione agli anni di ogni singolo periodo di contribuzione continuativa al Fondo ed alla retribuzione finale di ciascun periodo.
2. Ai fini della determinazione della pensione massima nei casi in cui gli anni di contribuzione al Fondo siano superiori a 35, i periodi a retribuzione finale meno elevata si computano limitatamente agli anni necessari ai raggiungimento di 35.
3. Le stesse norme si applicano nel caso in cui l'iscritto, dopo aver iniziata la contribuzione volontaria, si rioccupi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette. In tal caso e' equiparato ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria.4
4. Il periodo di contribuzione si considera, come non interrotto, ai fini del calcolo della pensione, quando il reimpiego presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette abbia luogo entro tre mesi dalla risoluzione del precedente rapporto di lavoro avvenuta per licenziamento non disciplinare.
Art. 28
1. L'iscritto che alla data di iscrizione al Fondo sia gia' titolare della pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, conserva detta pensione e puo' ottenere il trattamento di pensione previsto dalla presente legge, concorrendo i requisiti da questa richiesti, soltanto per eventi che si verifichino successivamente all'iscrizione al Fondo.
Art. 29
1. All'iscritto che cessa dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare non spetta il trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo.
2. L'iscritto ha diritto al rimborso dell'intero importo dei contributi da lui versati al Fondo, a qualsiasi titolo, per il trattamento integrativo di pensione ai sensi dello art. 10, primo comma, punto 1), senza corresponsione di interessi.
3. Tuttavia, all'iscritto che all'atto della cessazione dal servizio per licenziamento disciplinare abbia gia' maturato i requisiti di contribuzione e di eta' di cui al primo comma, punto 1), dell'art. 21, per la pensione di vecchiaia e' concesso il suddetto trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo.
Art. 30
1. All'iscritto, che dopo aver ottenuto la liquidazione della pensione complessiva ai sensi dei precedenti articoli, si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette con diritto alla iscrizione al Fondo, viene sospesa la corresponsione della pensione stessa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.
2. La quota di detta pensione complessiva corrispondente alla, pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti resta accreditata, al Fondo con le riduzioni di cui all'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.
3. Al termine del nuovo rapporto, la pensione dovuta all'iscritto medesimo si determina in base alle disposizioni del precedente art. 27.
4. La pensione come sopra determinata e' comprensiva del supplemento della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dovuto ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il cui importo e' accreditato al Fondo.
Art. 31
1. La pensione annua complessiva di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti previsti dall'art. 21.
2. La pensione annua complessiva per l'invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, ove questa sia posteriore alla, data di presentazione della domanda.
3. L'iscritto decade dal diritto alla pensione complessiva di invalidita', qualora non cessi dal servizio entro un mese dalla data di ricezione della comunicazione del riconoscimento della invalidita'.
Art. 32
1. L'iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla presente legge e non si avvalga o non possa avvalersi della facolta' della prosecuzione volontaria di cui all'art. 16, o, essendosene avvalso, sospenda i versamenti volontari prima di aver raggiunto il predetto requisito di contribuzione, conserva, per quattro anni dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato, l'iscrizione al Fondo con i relativi diritti, sempreche' non eserciti la facolta' di cui al comma successivo.
2. L'iscritto che si trovi nelle condizioni anzidette puo' chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo ai sensi del primo comma, punto 1) dell'art. 10, senza interessi.
3. Il pagamento della predetta somma non puo' essere chiesto prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.
4. Trascorso tale termine, l'importo dei contributi e' trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruolo dei contributi riservati) con riferimento alla data di effettivo versamento dei contributi stessi al Fondo.
5. In caso di riassunzione in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo che abbia avuto luogo il pagamento della somma di cui al secondo comma, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o della cessazione della eventuale contribuzione volontaria, purche' ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda contemporaneamente a restituire l'importo della somma percepita, maggiorata dall'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno. Qualora i contributi siano stati trasferiti nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, essi verranno versati al Fondo, sempreche' non abbiano dato luogo a prestazioni nell'assicurazione stessa. Non e' consentito il riscatto del periodo intermedio.
Art. 33
1. I contributi di cui al primo comma, punto 1) dello art. 10, relativi al trattamento integrativo di pensione, versati per i dipendenti iscritti al Fondo per la prima volta, dopo compiuto il 50° anno di eta', vengono destinati a capitalizzazione finanziaria al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno.
2. Il capitale corrispondente e' pagato all'iscritto o ai suoi superstiti aventi diritto a termini dell'art. 2122 del Codice civile, in aggiunta alle prestazioni di capitale, al momento della cessazione dal servizio.
Capo III. Norme relative alla liquidazione delle pensioni di riversibilita' e indirette.
Art. 34
1. Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione, di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed equiparati, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli e alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione di riversibilita' o indiretta.
2. Per quanto concerne le aliquote percentuali da applicare alla pensione diretta complessiva, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto ai sensi della presente legge, si osservano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dello iscritto.
3. Anche per quanto riguarda le condizioni di eta', le condizioni di invalidita' del coniuge o di inabilita' dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale e ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.
4. La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando esso abbia costituito la causa unica, diretta e immediata del decesso.
5. Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio, si applicano le norme previste dall'articolo 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidita' del coniuge o della inabilita' dei figli o equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle.
6. Se la morte dell'iscritto e' avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo dovuto ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto, che sarebbe spettato all'iscritto in caso di invalidita'.
7. Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo e' riliquidato secondo le norme precedenti.3
Art. 35
1. LA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587 HA DISPOSTO (CON L'ART. 9) CHE, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1969, IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 34 DELLA LEGGE 2 APRILE 1958, N. 377.
Art. 36
1. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.
2. Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota della pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.
Art. 37
1. La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
2. Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.