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Sez. 1, Sentenza n. 5504 del 08/05/1992 (Rv. 477173 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado | Accertamento del vizio che impone la rimessione - Pregiudizialità assoluta - Rilievo di ulteriori cause di nullità della sentenza - Preclusione.
Stato
decisa il 1992-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477173-01

Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado

La rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, ai sensi dell'art. 354, per la integrazione del contraddittorio, si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che impone la rimessione stessa e, pertanto, spiega effetto preclusivo, per il giudice subordinato, della possibilità di rilievo di ulteriori cause di nullità dell'impugnata sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)