Sez. 6, Sentenza n. 142 del 02/12/2025 Cc. (dep. 05/01/2026) Rv. 289187-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Reati presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 - Principi di adeguatezza e proporzionalità - Valutazione complessiva estesa alle misure adottabili nei confronti dell’ente - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE
In tema di misure cautelari interdittive, il giudizio di adeguatezza e di proporzionalità, nei procedimenti per reati che costituiscono presupposto anche per la responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere effettuato in base a una valutazione complessiva dei presidi astrattamente applicabili, estesa a quelli direttamente adottabili nei confronti dell'ente, essendo necessario individuare la misura più idonea a contenere il rischio di reiterazione, sicché, nel caso in cui tale rischio sia adeguatamente fronteggiabile con una misura interdittiva nei confronti dell'ente, l'omessa adozione della stessa rende ingiustificata l'applicazione di misure limitative nei confronti della persona fisica. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento applicativo della misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività imprenditoriale adottato nei confronti dell'indagato, ancorché il "periculum" fosse riconducibile, non già alla posizione assunta dal predetto in seno ad una determinata società, ma alla persistente operatività della società medesima, senza che fosse stata intrapresa, a carico di quest'ultima, alcuna iniziativa cautelare).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 287 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)