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Sez. U, Sentenza n. 1267 del 07/05/1974 (Rv. 369328 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Stato
decisa il 1974-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369328-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO.*

Spetta al giudice italiano il potere giurisdizionale di dichiarare la cessazione degli effetti civili dei matrimoni concordatari - in presenza delle condizioni richieste dalla legge n 898 del 1970 -, la quale non comporta l'abrogazione dell'art 34 del concordato tra l' Italia e la S Sede.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)