Sez. U, Sentenza n. 1267 del 07/05/1974 (Rv. 369328 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Spetta al giudice italiano il potere giurisdizionale di dichiarare la cessazione degli effetti civili dei matrimoni concordatari - in presenza delle condizioni richieste dalla legge n 898 del 1970 -, la quale non comporta l'abrogazione dell'art 34 del concordato tra l' Italia e la S Sede.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)