Istituzione di nuove universita'
Testo in vigore al
Art. 20 Passaggio del personale
1. I docenti di ruolo che attualmente svolgono attivita' di insegamento nei corsi di laurea delle facolta' di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio rispettivamente delle Universita' statali di Milano e di Parma, del Politecnico di Milano e dell'Universita' degli studi di Parma e nei corsi gestiti dall'Ente universitario della Lombardia orientale, passano, a domanda, sui posti assegnati alle facolta' di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio della Universita' di Brescia, di cui al precedente articolo 17, primo comma, secondo la previsione organica di cui all'allegata tabella G.
2. Nell'ipotesi di concorrenza di piu' aspiranti aventi titolo, si applicano le norme previste per il trasferimento dei professori di ruolo alle universita' statali.
3. Gli assistenti e i ricercatori dei ruoli universitari statali che svolgono la loro attivita' nei corsi di cui al primo comma, funzionanti in Brescia, passano, a domanda, con il proprio posto all'Universita' degli studi di Brescia restando assegnati agli uffici in atto ricoperti.
4. Il personale non docente dei ruoli universitari statali in servizio presso la sede di Brescia transita con il proprio posto all'Universita' degli studi di Brescia restando assegnato agli uffici in atto ricoperti.
Art. 21 Patrimonio
1. E' mantenuta a favore dell'Universita' degli studi di Brescia l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprieta' degli enti facenti parte dell'Ente universitario della Lombardia orientale, nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni stesse.
2. Restano validi in favore dell'Universita' degli studi di Brescia gli impegni assunti dal predetto Ente universitario o, eventualmente, da altri enti pubblici o privati o persone fisiche.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvedera' alla redazione dell'inventario.
Capo IV. Universita' statale degli studi del molise
Art. 22 Istituzione
1. A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istitutita l'Universita' degli studi del Molise con sede in Campobasso.
2. L'Universita' degli studi del Molise e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Art. 23 Facolta' e corsi di laurea
1. L'Universita' degli studi del Molise, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comprende le seguenti facolta' e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
a) scienze economiche e sociali, con i corsi di laurea in scienze economiche e sociali, e in scienze dell'amministrazione;
b) agraria, con il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari.
2. La laurea in scienze dell'amministrazione e' compresa nell'elenco delle lauree e diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni.
3. La tabella II annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' integrata nel senso che la facolta' di scienze economiche e sociali rilascia anche la laurea in scienze dell'amministrazione,
Art. 24 Organici del personale docente e non docente
1. Nella prima applicazione della presente legge all'Universita' degli studi del Molise sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario di ruolo ripartiti per facolta', e il personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle I e L.
2. I posti relativi ai professori straordinari e ordinari sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sara' quello risultante dagli eventuali inquadramenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformita' ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facolta', nonche' alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove universita'.
4. I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unita' previste dall'allegata tabella L.
5. Il Ministro della pubblica istruzione determinera' con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.
6. Il personale non docente di ruolo assunto in data precedente al 1 novembre 1981 con rapporto di lavoro subordinato a carico dell'Ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1966, n. 1376, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato a domanda da presentarsi entro due mesi dalla data stessa, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle universita' statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.
7. Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformita' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita', e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
8. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Ente morale di cui al sesto comma e' riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.
9. Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1 novembre 1981 in servizio, senza soluzione di continuita', all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nei ruoli del personale non docente delle universita' statali ed e' collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attivita' svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle universita' statali, anche in soprannumero.
10. Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle Universita' statali, e' riconosciuto a norma delle disposizioni vigenti.
Capo V. Universita' statale degli studi di reggio calabria
Art. 25 Istituzione
1. A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' degli studi di Reggio Calabria.
2. L'Universita' degli studi di Reggio Calabria e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Art. 26 Facolta' e corsi di laurea
1. L'Universita' degli studi di Reggio Calabria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comprende le seguenti facolta' e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
a) architettura, con i corsi di laurea in architettura, in urbanistica e in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali;
b) agraria, con i corsi di laurea in scienze agrarie e in scienze forestali;
c) ingegneria, con il corso di laurea in ingegneria civile (sezione trasporti);
d) medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia, e in odontoiatria e protesi dentaria;
e) giurisprudenza, con i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze della amministrazione.
2. Le facolta' di cui ai punti a), b) e c) hanno sede in Reggio Calabria. Le facolta' di cui ai punti d) ed e) hanno sede in Catanzaro.
3. A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 l'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria e' assorbito nella facolta' di cui alla lettera a) del precedente comma.
4. La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' integrata nel senso che la facolta' di giurisprudenza rilascia anche la laurea in scienze dell'amministrazione e la facolta' di architettura rilascia anche la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali. La laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali e' compresa nell'elenco di lauree e diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 27 Organici del personale docente e non docente
1. Nella prima applicazione della presente legge all'Universita' degli studi di Reggio Calabria sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario di ruolo ripartiti per facolta', e il personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle M e N.
2. I posti relativi ai professori ordinari e straordinari sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sara' quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementtato di un numero di posti da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformita' ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facolta', nonche' alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove universita'.
4. I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unita' previste dall'allegata tabella N.
5. Il Ministro della pubblica istruzione determinera' con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.
Art. 28 Passaggio del personale
1. Nella prima applicazione della presente legge, i professori universitari ordinari e associati di ruolo, gli assistenti ed i ricercatori, che alla data di entrata in vigore della legge stessa svolgono attivita' presso le strutture didattiche ausiliarie di medicina e giurisprudenza, rispettivamente decentrate in Catanzaro dalle Universita' di Napoli e di Messina, passano a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data predetta, a far parte degli organici dell'Universita' di Reggio Calabria di cui al precedente articolo 27, secondo la previsione organica di cui alla tabella M.
2. Nell'ipotesi di concorrernza di aspirazione di piu' aventi titolo allo stesso posto si applicano le norme previste per il trasferimento dei professori di ruolo delle universita' dello Stato.
3. Il personale non docente di ruolo assunto in data precedente al 1 novembre 1981, con rapporto di lavoro subordinato a carico del Consorzio per l'Universita' di Reggio Calabria, costituito con decreto prefettizio del 2 dicembre 1967, e modificato con deliberazione del commissario prefettizio al Consorzio dal 31 ottobre 1973, e del Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Catanzaro, costituito con decreto prefettizio del 18 gennaio 1979, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge rispettivamente presso l'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria e presso le strutture didattiche decentrate di cui al primo comma, passa a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data nei ruoli del personale non insegnante delle universita' statali, aumentati secondo la tabella N, ed e' collocato, anche in soprannumero, nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle attivita' svolte dal personale di ruolo delle universita' statali, mantenendo a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.
4. Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformita' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita', e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze delle Universita' o dell'Istituto di cui al primo comma e' riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.
6. Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1 novembre 1981 in servizio, senza soluzione di continuita', all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nei ruoli del personale non docente delle universita' statali ed e' collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attivita' svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle universita' statali, anche in soprannumero.
7. Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle universita' statali, e' riconosciuto a norma delle disposizioni vigenti.
Art. 29 Comitato tecnico-amministrativo
1. Nell'Universita' statale degli studi di Reggio Calabria, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione nella composizione prevista dall'ordinamento universitario, che dovra' avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attivita' accademica, le attribuzioni ad esso demandate sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo composto dal direttore pro tempore dell'Istituto universitario statale di Reggio Calabria, che assume le funzioni di presidente del comitato e da:
a) un professore ordinario eletto dalla corrispondente componente docente della facolta' di architettura;
b) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei comitati tecnici ordinatori costituiti nell'Universita';
c) un rappresentante della Regione;
d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
e) l'intendente di finanza della provincia di Reggio Calabria;
f) il provveditore regionale alle opere pubbliche;
g) un rappresentante del comune di Reggio Calabria;
h) un rappresentante del comune di Catanzaro;
i) un rappresentante della provincia di Reggio Calabria;
l) un rappresentante della provincia di Catanzaro;
m) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
n) un rappresentante di enti che contribuiscano in misura non inferiore a lire 100.000.000 annue alle spese di insediamento e di avvio dell'Ateneo;
o) tre studenti iscritti ai corsi di laurea attivati nell'Ateneo, di cui almeno uno iscritto ad una facolta' con sede in Catanzaro, eletti con le modalita' previste per le elezioni della rappresentanza studentesca nei consigli di amministrazione delle universita' statali;
p) un rappresentante del personale non docente in servizio in una delle facolta' dell'Ateneo.
Art. 30 Patrimonio
1. Emantenuta a favore dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili e delle attrezzature di proprieta' degli enti facenti parte dei Consorzi di cui al terzo comma del precedente articolo 28 o dei Consorzi stessi, nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni.
2. Restano validi in favore dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria gli impegni assunti dai predetti Consorzi universitari o da altri enti pubblici o privati.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvedera' alla redazione dell'inventario.
Capo VI. Universita' statale degli studi di verona
Art. 31 Istituzione
1. A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' degli studi di Verona.
2. Essa e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico dalle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 32 Facolta' e corsi di laurea
1. L'Universita' degli studi di Verona, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comprende le seguenti facolta' e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
a) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria;
b) economia e commercio, con i corsi di laurea in economia e commercio e in lingue e letterature straniere;
c) magistero, con i corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia, e con il diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.
2. I corsi delle facolta' di medicina e chirurgia, di economia e commercio e di magistero dell'Universita' di Padova, funzionanti in Verona, sono assorbiti dalle facolta' di medicina e chirurgia, di economia e commercio e di magistero di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma.
3. Le dotazioni didattiche e scientifiche e i rapporti connessi relativi ai corsi di cui al precedente secondo comma sono trasferiti all'Universita' degli studi di Verona.
Art. 33 Organici del personale docente e non docente
1. Nella prima applicazione della presente legge all'Universita' degli studi di Verona sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario ripartiti per facolta' e il personale non docente di ruolo, di cui alle allegate tabelle O e P.
2. I posti relativi ai professori straordinari e ordinari in eccedenza rispetto al numero dei posti gia' assegnati alle facolta' funzionanti in Verona sono prelevati dalla dotazione organica di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sara' quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformita' ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facolta', nonche' alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove universita'.
4. I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unita' previste dalla allegata tabella P.
5. Il Ministro della pubblica istruzione determinera' con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.
6. Il personale non docente di ruolo del Consorzio universitario istituito con decreto del prefetto di Verona del 12 settembre 1959, assunto in data precedente al 1 novembre 1981 per le esigenze dei corsi di laurea di cui al secondo comma del precedente articolo 32, funzionanti a Verona, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato a domanda da presentarsi entro due mesi dalla data stessa, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle universita' statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.
7. Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza in conformita' al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita', e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
8. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze del Consorzio di cui al sesto comma e' riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni vigenti.
9. Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1 novembre 1981 in servizio, senza soluzione di continuita', all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nei ruoli del personale non docente delle universita' statali ed e' collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attivita' svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle universita' statali, anche in soprannumero.
10. Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle universita' statali, e' riconosciuto a norma delle disposizioni vigenti.
Art. 34 Passaggio del personale
1. Il personale universitario statale, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso la sede di Verona passa con il proprio posto all'Universita' degli studi di Verona restando assegnato agli uffici ricoperti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 35 Patrimonio
1. E' mantenuta a favore dell'Universita' degli studi di Verona l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprieta' degli enti facenti parte del Consorzio di cui al sesto comma dell'articolo 33, o del Consorzio stesso, nonche' dell'Universita' degli studi di Padova comunque destinati per le attivita' didattiche e scientifiche, amministrative e di assistenza universitaria in Verona, nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni stesse.
2. Restano fermi in favore dell'Universita' degli studi di Verona gli impegni assunti dal predetto Consorzio o eventualmente da altri enti pubblici o privati e persone fisiche.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvedera' alla redazione dell'inventario.
4. Restano fermi i programmi edilizi e le relative coperture finanziarie predisposti dall'Universita' di Padova e relativi ad insediamenti universitari in Verona.
Capo VII. Norme comuni e transitorie
Art. 36 Consigli di amministrazione e comitati tecnici amministrativi
1. Nelle Universita' di cui al capo I del presente titolo II, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione nella composizione prevista dall'ordinamento universitario, che dovra' avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attivita' accademica, le attribuzioni ad esso demandate sono esercitate dal consiglio di amministrazione delle libere universita', in carica alla predetta data.
2. Per l'Universita' dell'Aquila il consiglio di amministrazione transitorio sara' costituito integrando il collegio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge con le rappresentanze universitarie presenti nel consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di medicina e chirurgia in carica alla data anzidetta. La presidenza della facolta' di medicina e chirurgia sara', sino alla costituzione dei regolari organi accademici, assunta dal direttore, in carica alla data stessa, dell'Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila.
3. Per le Universita' di cui ai capi III, IV e VI, le attribuzioni del consiglio di amministrazione saranno temporaneamente esercitate da un comitato tecnico-amministrativo composto ai sensi dell'articolo 2.
4. Gli organi di cui al precedente comma non potranno comunque svolgere le loro funzioni per un periodo superiore a quello previsto nel primo comma del presente articolo. Se, scaduto tale termine, non risulteranno costituiti gli ordinari consigli di amministrazione, si provvedera' in ogni caso alla integrale sostituzione dei componenti degli organi stessi.
Art. 37 Statuto
1. Entro 180 giorni dalla data di istituzione delle Universita' statali di cui al precedente capo I e, per le Universita' di cui ai capi III, IV, V e VI, entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori, saranno emanati, nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, gli statuti delle predette Universita'.
2. Lo statuto entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 38 Norme per l'attivazione dei corsi di laurea
1. In relazione alle disponibilita' edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche o scientifiche delle Universita' di cui al presente titolo, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facolta', o, in loro mancanza, i comitati ordinatori, sara' stabilito l'inizio dei corsi di laurea che non risultino ancora attivati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di consentire l'avvio programmato delle attivita' didattiche e scientifiche i consigli di amministrazione o i comitati tecnici amministrativi, su proposta dei consigli di facolta' o dei comitati ordinatori, possono determinare nei primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea, il numero massimo delle iscrizioni a tali corsi, disciplinando altresi' le modalita' di selezione degli aspiranti.
Art. 39 Riconoscimento degli studi
1. Gli studenti iscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ad uno dei corsi funzionanti nelle citta' sedi delle Universita' o facolta' statali istituite ai sensi degli articoli 7 e 23, l'ordinamento dei quali sia ritenuto conforme ad un corso di laurea universitario, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facolta' statali o riconosciute dallo Stato, nell'anno di corso immediatamente successivo a quello o a quelli per i quali abbiano superato almeno la meta' degli esami previsti nel piano di studi.
2. Sono riconosciuti validi, ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati, previo giudizio positivo su una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, atta ad accertare il grado di preparazione complessiva degli allievi.
3. La conformita' dei corsi a un corso di laurea universitario, il riconoscimento degli esami, nonche' le modalita' ed i contenuti della prova scritta o pratica e del colloquio saranno stabiliti dai rispettivi consigli di facolta' o comitati ordinatori.
4. Qualora il giudizio non sia favorevole, il consiglio di facolta' o il comitato ordinatore determina, in relazione al risultato conseguito, l'anno di corso al quale lo studente puo' iscriversi e gli esami riconosciuti.
5. L'iscrizione dovra' essere richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla data di istituzione delle Universita' statali di cui al primo comma.
Titolo III. Universita' statale degli studi di trento
Art. 40 Istituzione
1. A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' degli studi di Trento.
2. Essa e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
3. Al fine di rispondere alla particolare situazione autonomistica locale, l'Universita' degli studi di Trento e' retta da uno statuto speciale di autonomia proposto dal consiglio di amministrazione dell'Universita', integrato all'uopo da cinque rappresentanti eletti dai professori di ruolo e uno dal personale non docente, sentiti le facolta' e il Senato accademico, e approvato nei modi previsti per gli statuti delle restanti universita' dello Stato, sentito il parere della Provincia autonoma di Trento, che e' tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Il rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione ha voto deliberativo ai fini di cui al presente comma.
4. Le modificazioni, che concernono l'istituzione di nuove facolta' o corsi di laurea oppure la soppressione o la modifica degli esistenti, sono approvate con le medesime modalita'.
5. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento, riconosciuto con legge 8 giugno 1966, n. 432, e trasformato in libera Universita' degli studi di Trento con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, e' soppresso, in conformita' a quanto deliberato dal suo consiglio di amministrazione in data 25 marzo 1975.