Sez. 1, Ordinanza n. 2001 del 11/10/1971 Cc. (dep. 25/02/1972) Rv. 120255 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - MORTE DI PIU PERSONE - OMICIDIO COLPOSO PLURIMO - REATO CONTINUATO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE IN TEMA DI COMPETENZA TERRITORIALE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - MORTE DI PIU PERSONE - OMICIDIO COLPOSO PLURIMO - REATO CONTINUATO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE IN TEMA DI COMPETENZA TERRITORIALE.*
Nella ipotesi di omicidio colposo plurimo, punito ai sensi dell'art 5 89 comma terzo cod pen, si ha un concorso formale di reati, non una figura di reato continuato, poiche la continuazione nel reato presuppone la unicita del disegno criminoso, che e impensabile nella ipotesi di omicidio colposo plurimo. In tal caso, infatti, non sussiste alcun disegno criminoso ne una volonta che lo attui, ma si e in presenza di una pluralita di eventi ricollegabili con rapporto di causalita materiale ad una condotta non improntata alle ragioni prudenziali previste dalla legge, o ai principi generali della prudenza o inosservante della particolare disciplina normativa di un determinato settore. Nell'ipotesi predetta, pertanto, non e applicabile la regola di Competenza territoriale stabilita dall'art 39 cod proc pen per il reato continuato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)