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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11811 del 27/05/2014 (Rv. 631612 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITORE DI COOBBLIGATI SOLIDALI - IN GENERE | Insinuazione al passivo del coobbligato in solido del fallito - Diritto a partecipare al concorso per l'intero credito - Sussistenza - Fattispecie in tema di erronea apposizione di riserva atipica.
Stato
decisa il 2014-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631612-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITORE DI COOBBLIGATI SOLIDALI - IN GENERE

Il creditore ha diritto di concorrere nel fallimento del coobbligato fallito per l'intero debito per capitale e accessori sino all'integrale pagamento, anche nel caso in cui, in data successiva al fallimento, abbia ricevuto un pagamento parziale da un altro coobbligato. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, respingendo l'opposizione allo stato passivo, aveva confermato l'ammissione del credito del coobbligato al passivo del fallimento «con riserva di detrazione di quanto eventualmente ricavato sui beni del terzo garante responsabile in solido»).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 61 com. 1, Legge Falliment. art. 62, Legge Falliment. art. 96, Cod. Civ. art. 1292

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)