Sez. U - , Sentenza n. 28386 del 14/12/2020 (Rv. 660140 - 02)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Prescrizione - Per fatti costituenti anche reato - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza penale - Termine interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
Nel caso di procedimento disciplinare per fatti costituenti anche reato, il principio secondo il quale la prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale può operare nel solo caso in cui il termine di prescrizione non sia maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto, non potendo invece trovare applicazione ove il termine prescrizionale dell'illecito disciplinare sia interamente decorso al momento dell'esercizio dell'azione penale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 44, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)