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Sez. 7, Ordinanza n. 46775 del 28/09/2015 Cc. (dep. 25/11/2015) Rv. 265268 - 01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara irrilevante una questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità - Principio di tassatività delle impungazioni - Sussistenza - Atto abnorme - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265268-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

È inammissibile, in forza del principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara irrilevante una questione di legittimità costituzionale, dovendosi comunque escludere che il provvedimento censurato abbia i caratteri dell'atto abnorme, non avendo natura decisoria, né la possibilità di paralizzare lo sviluppo processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)